L.P. 28 marzo 2003, n. 4, art. 28 Potenziamento delle strutture agricole
16/06/2009 - Definizione nuovi criteri attuativi relativamente agli interventi di potenziamento delle strutture agricole
Riferimento normativo: Delib.G.P. 29 maggio 2009, n. 1284, Provincia autonoma di Trento, B.U.R. 16 giugno 2009, n. 25
La Giunta provinciale di Trento ha approvato i nuovi criteri per la concessione dei contributi previsti all'art. 28 - Potenziamento delle strutture della L.P. 28 marzo 2003, n. 4, definendo i termini per la presentazione delle relative domande di finanziamento.
Sono ammissibili a contributo le iniziative riguardanti la realizzazione, l'acquisto, l'ampliamento, l'ammodernamento di - strutture, per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione, la commercializzazione e promozione di prodotti agricoli e zootecnici e relativi sottoprodotti, nonché impianti e attrezzature, ivi compresi quelli necessari per lo smaltimento e la depurazione dei reflui.
Possono accedere ai benefici di cui alla normativa in esame i seguenti soggetti, con fatturato inferiore o eguale a 50 ml euro ed un numero di dipendenti inferiore o eguale a 250 che operano nel settore della trasformazione e/o commercializzazione di latte e derivati del latte, di ortaggi e patate, di frutta commestibile, di vini di uve fresche, di animali vivi e piante vive:
a) le cooperative agricole e le cooperative di raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e i loro consorzi, che risultino iscritti nel registro delle cooperative della provincia di Trento, e le associazioni agrarie comunque denominate, purché legalmente costituite;
b) le associazioni dei produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente in materia;
c) le società di capitali che abbiano per oggetto sociale esclusivo o prevalente la raccolta, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli trentini e che siano partecipate da società cooperative o loro consorzi, iscritti al registro delle cooperative, che detengano, singolarmente o in forma associata, almeno il 51 per cento delle quote di capitale.
Il contributo può essere concesso anche alle società di capitali diverse da quelle di cui alla lettera c), purché svolgano attività che concorrano al miglioramento della situazione dei settori di produzione agricola di base nel settore industriale agroalimentare.
Le agevolazioni possono essere concesse in forma di contributo in conto capitale ovvero di contributo annuo costante o in forma mista (conto capitale e rate annue costanti).
L'intensità di aiuto espressa in ESL non potrà superare i massimali applicabili in base al Reg. (CE) n. 800/2008.
Gli interventi o acquisti oggetto di finanziamento possono essere effettuati esclusivamente dopo l'approvazione della graduatoria di merito delle iniziative finanziabili da parte della struttura competente.
Sono stabiliti i seguenti limiti minimi di spesa:
a) settori zootecnico, lattiero-caseario, ortofloricolo, piccoli frutti e settori minori: Euro 30.000,00.
b) settore viti enologico: Euro 70.000,00.
c) settore frutticolo: Euro 100.000,00.
La domanda di contributo deve essere presentata, unitamente alla documentazione prevista, in unica copia a firma del legale rappresentante del soggetto richiedente.
La duplice copia della documentazione progettuale allegata alla domanda sarà richiesta solo laddove il formato particolare della medesima ne renda difficoltosa la duplicazione. Per gli allegati progettuali potrà altresì essere richiesta una copia su supporto informatico.
Sono ammissibili a finanziamento anche domande già presentate a valere su altri strumenti di finanziamento che non sono state oggetto di concessione di contributo per carenza di risorse finanziarie previa richiesta di riconsiderazione nei termini previsti per la normativa in esame.
Le domande non finanziate per carenza di risorse finanziarie, comunque presenti in graduatoria, potranno essere riconsiderate sul bando successivo, previa domanda di riconsiderazione.
Le domande di finanziamento devono essere presentate dal 1° ottobre fino al 31 ottobre di ogni anno; limitatamente all'anno 2009, le domande di finanziamento devono essere presentate a partire dal 1° giugno fino al 31 luglio.
Non sono soggette a termini di presentazione ed ai criteri di priorità le domande riguardanti:
a) calamità naturali o di sinistri;
b) comprovata necessità a seguito del verificarsi di eventi o fatti eccezionali;
c) modifiche strutturali o di trasferimento delle strutture aziendali a seguito di un provvedimento dell'autorità sanitaria competente.
Le domande in applicazione delle norme sui Patti territoriali devono essere presentate entro e non oltre il termine indicato sullo specifico bando.