Per
quanto riguarda il valore giuridico della firma
digitale apposta ad un documento informatico, l'art.
6, comma 1, del D.Lgs. n. 10/2002 (che sostituì l'art.
10 del D.P.R. n. 445/2000, intitolato «Forma ed
efficacia del documento informatico», ora abrogato dal
D.Lgs n. 82/2005) stabilì che «il documento informatico
ha l'efficacia probatoria prevista dall'art. 2712 del
Codice Civile, riguardo ai fatti ed alle cose
rappresentate». La norma è oggi sostanzialmente
riprodotta dall'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005.
L'art.
2712 c.c. riguarda le c.d. «Riproduzioni meccaniche»
(alle cui tipologie previste dall'art. 2712 c.c. il
primo comma dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005 ha
aggiunto espressamente quelle «informatiche») che
«formano piena prova dei fatti e delle cose
rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte
non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose
medesime».
L'art.
6, comma 2, del D.Lgs. n. 10/2002, stabilì inoltre che
«il documento informatico sottoscritto con firma
digitale soddisfa il requisito legale della forma
scritta (ora art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 che
richiede il rispetto delle regole tecniche di cui
all'art. 71). Sul piano probatorio esso è
liberamente valutabile, tenuto conto delle sue
caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza» (ora
art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005).
«Il
documento informatico, quando è sottoscritto con firma
digitale, basata su un certificato qualificato
(rilasciato da un certificatore accreditato o non) ed è
generato mediante un dispositivo elettronico per la
creazione di una firma sicura (è un hardware -
periferica che risponde ai requisiti fissati
dall'allegato III della Direttiva CE 93/1999, la firma
sicura è poi verificata coi criteri fissati
dall'allegato IV della stessa Direttiva) fa piena prova,
fino a querela di falso, della provenienza delle
dichiarazioni da chi l'ha sottoscritto» (comma 3
dell'art. 6 del D.Lgs n. 10/2002, oggi riportato nel
comma 2 dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005). Esso ha,
pertanto, l'efficacia della scrittura privata con
sottoscrizione autenticata o, meglio in questo caso,
legalmente considerata come riconosciuta, prevista dagli
artt. 2702, 2703 e 2704 (quest'ultimo sulla data della
scrittura) del codice civile.
L'art.
35 del D.Lgs. n. 82/2005 sui dispositivi sicuri e le
procedure per la generazione della firma stabilisce che
essi devono presentare requisiti di sicurezza tali da
garantire che la chiave privata sia riservata, non possa
essere derivata o contraffatta e possa essere
sufficientemente protetta dal titolare dall'uso da parte
di terzi. Essi devono inoltre garantire l'integrità dei
documenti informatici su cui è apposta la firma ed
essere strutturati in modo tale da chiedere conferma
della volontà di generare la firma o da ricondurre
chiaramente tale generazione alla volontà del titolare
(questo nel caso di procedura automatica).
«Al
documento informatico, sottoscritto con firma digitale,
in ogni caso non può essere negata rilevanza giuridica
né ammissibilità come mezzo di prova (da parte del
Giudice) unicamente a causa del fatto che è sottoscritto
con firma elettronica od in quanto la firma non è basata
su un certificato qualificato» (comma 4, dell'art. 6 del
D.Lgs. n. 10/2002, abrogato e non riportato nel D.Lgs.
n. 82/2005, ma sostanzialmente inutile).
L'apposizione ad un documento informatico di una firma
digitale o di un altro tipo di firma elettronica
qualificata basata su un certificato elettronico
revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata
sottoscrizione. La revoca o la sottoscrizione hanno
effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il
revocante o chi richiede la sospensione non dimostri che
essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate
(norma introdotta dal comma 4 dell'art. 21 del D.Lgs. n.
82/2005).
La
firma digitale o un altro tipo di firma elettronica
qualificata può essere autenticata da un notaio o da
un altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. In
tal caso essa è legalmente riconosciuta ai sensi
dell'art. 2703 del codice civile e la scrittura privata
così sottoscritta «fa piena prova, fino a querela di
falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha
sottoscritta», ai sensi dell'art. 2702 c.c.
L'autenticazione della firma digitale o di un altro tipo
di firma elettronica qualificata consiste
nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che
la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare,
previo accertamento della sua identità personale, della
validità del certificato elettronico utilizzato e del
fatto che il documento elettronico sottoscritto non è in
contrasto con l'ordinamento giuridico (art. 25 D.Lgs. n.
82/2005, i cui contenuti erano in precedenza riportati
nell'art. 24 del D.P.R. n. 445/2000).
Queste
disposizioni si applicano alle firme elettroniche basate
su di un certificato qualificato rilasciato da un
certificatore avente sede nell'Unione Europea o fuori di
essa, se accreditato in uno Stato di essa o garantito da
un certificatore comunitario o riconosciuto in forza di
un accordo fra la Comunità e Paesi terzi (comma 5 del
D.Lgs. n. 10/2002, ripreso dal comma 4 dell'art. 21 del
D.Lgs. n. 82/2005).
Ricordiamo poi l'art. 9 del D.Lgs. n. 10/2002, che
sostituiva l'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 (tuttora in
vigore, non essendo stato abrogato dal D.Lgs. n.
82/2005) sui rapporti telematici tra cittadini e
Pubblica Amministrazione, stabilendo che le istanze e le
dichiarazioni inviate per via telematica alla P.A. od ai
gestori di pubblici servizi sono valide:
|
1. |
se
sottoscritte mediante firma digitale, basata su
di un certificato qualificato, rilasciato da un
certificatore accreditato e generata mediante un
dispositivo per la creazione di una firma sicura
(è richiesto quindi il massimo grado di
affidabilità e sicurezza); |
|
2. |
quando l'autore è identificato dal sistema
informatico (della Pubblica Amministrazione a
cui si è rivolto) con l'uso della carta
d'identità elettronica o della carta nazionale
dei servizi. |
Autore: Gianfranco Visconti - Consulente
di Direzione aziendale - Lecce
Fonte: Pmi - Ipsoa Editore, n. 6, Giugno
2009
|