Fiscalità differita e scorporo dei terreni dei beni immobili detenuti in leasing
di Stefano Guidantoni
(in "il fisco" n. 22 del 4 giugno 2007)
Premessa

Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, cosiddetto Bersani, ha previsto lo
scorporo dei terreni degli immobili di proprietà delle imprese. Il
successivo D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 ha esteso tale previsione anche ai
beni posseduti mediante contratti di leasing.
I principi contabili internazionali prevedono l'obbligo di scorporare
dal valore degli immobili il valore del terreno sul quale il fabbricato è
edificato, in applicazione di un principio più ampio quale il cosiddetto
component approach (1). Tale impostazione prevede infatti che i beni
complessi, formati cioè da più parti con differenti vite utili, debbano
essere ammortizzati secondo differenti piani di ammortamento, ciascuno
definito in funzione delle caratteristiche tecnico-produttive della stessa
parte.
La prassi contabile internazionale dispone inoltre che l'approccio per
componenti deve essere applicato anche ai beni detenuti mediante contratti
di leasing finanziario, i quali, come è ormai risaputo, devono essere
contabilizzati come attività con in contropartita il relativo debito
finanziario verso la società di leasing.
In tale rinnovato quadro normativo, si aprono nuove problematiche a
livello di rilevazione della fiscalità differita.
Il presente lavoro vuole porre l'attenzione su detto ultimo aspetto,
analizzando separatamente le conseguenze a livello di fiscalità differita
nel caso di contabilizzazione del leasing con il metodo patrimoniale e con
il metodo finanziario (2).

Metodo patrimoniale

Anche se ormai molti ritengono che i limiti che avevano impedito la
rappresentazione del leasing secondo il metodo finanziario siano venuti
meno, tali contratti continuano ad essere in gran parte rappresentati
contabilmente con il metodo patrimoniale. Coloro che sostengono
l'impossibilità di applicare la logica finanziaria a detti contratti si
rifanno al disposto normativo dell'art. 2427 del codice civile, il quale
chiede la rappresentazione del leasing secondo la logica finanziaria in nota
integrativa; da qui sostengono che, se il legislatore ha previsto la
rappresentazione del leasing nel rispetto dello IAS 17 in nota integrativa,
significa implicitamente che non accetta il metodo finanziario nei prospetti
di bilancio.
Come risaputo, in base all'impostazione patrimoniale il contratto di
leasing viene considerato alla stessa stregua di un affitto e quindi i
relativi canoni di competenza vengono registrati come costo nel conto
economico.
Parte di detti canoni, a fronte della normativa fiscale che ha disposto
lo scorporo dei terreni, è da considerare fiscalmente indeducibile nella
misura alternativa del 20 per cento o 30 per cento (in dipendenza del fatto
che vengano usati per fini commerciali o industriali).
Tale indeducibilità è, tuttavia, solo temporanea, in quanto non è
disconosciuto definitivamente il costo, quanto piuttosto reso
temporaneamente non deducibile nel momento dell'imputazione dell'onere a
conto economico. Il valore fiscale del bene viene, infatti, aumentato in
misura pari e progressiva all'importo dei canoni non dedotti (3).
Al momento della successiva cessione del bene, posteriore al riscatto
dello stesso, in bilancio l'impresa non avrà altro che il valore di
riscatto. Il suo valore fiscale è però superiore al valore di riscatto in
quanto è extracontabilmente incrementato delle quote dei canoni non dedotte
nel tempo, relative al terreno. Il valore della conseguente plusvalenza
rilevata in bilancio sarà, pertanto, superiore al corrispondente valore
fiscale.
Provando ad esemplificare, si ipotizzi un leasing immobiliare della
durata di tre anni (4), dove il costo di acquisto per la società di leasing
ammonta a euro 10.000; i canoni annui pagati e di competenza sono pari ad
euro 3.500; il prezzo di riscatto è di euro 1.000. In base alle
caratteristiche del bene, la percentuale di scorporo del terreno è il 20 per
cento. Si ipotizzi, infine, un'aliquota fiscale del 40 per cento.
La società rileva nel proprio prospetto economico un costo per canoni
leasing pari ad euro 3.500 annui. Fiscalmente tale importo deve essere
diviso in tre parti: interessi; quota capitale pertinente all'edificio;
quota capitale pertinente al terreno.
Il conteggio degli interessi viene effettuato ricostruendo il piano di
rimborso finanziario implicito del contratto secondo le modalità previste
dallo IAS 17. Calcolando il tasso interno di rendimento, tasso che uguaglia
il fair value del bene alla data dell'acquisizione con il valore attuale dei
futuri pagamenti inerenti al leasing, si ottiene una percentuale pari al
7,01 per cento.
Utilizzando tale tasso, il piano di ammortamento finanziario risulta il
seguente:

TABELLA 1

Gli interessi ammontano complessivamente ad euro 1.500, ripartibili,
come sintetizzato nella suddetta tavola, in euro 700,74 per il primo anno,
euro 504,58 per il secondo anno ed euro 294,68 per il terzo.
La quota capitale del primo anno di euro 2.799,26 viene quindi divisa
nella quota relativa all'edificio (pari all'80 per cento e quindi ad euro
2.239,41) e nella quota del terreno (pari al 20 per cento e quindi ad euro
559,85). Quest'ultima è fiscalmente indeducibile in applicazione delle
disposizioni contenute nelle leggi sopra citate.
Al termine del contratto di leasing la società riscatta l'immobile,
rilevando nel proprio stato patrimoniale il bene immobile per euro 1.000.
Ipotizziamo ancora che, subito dopo il riscatto, l'immobile venga ceduto
ad un valore di euro 8.000; contabilmente viene rilevata una plusvalenza di
euro 7.000. Fiscalmente però tale plusvalenza non deve essere interamente
assoggettata a prelievo fiscale, in quanto il costo del terreno, reso
indeducibile durante la vigenza del contratto di leasing, è maggiore
rispetto al corrispondente valore contabile, a fronte delle quote di leasing
rese indeducibili. Il valore fiscale dello stesso è, quindi, pari a 2.800
euro, dato dalla somma del prezzo di riscatto (1.000) e dei canoni leasing
non dedotti afferenti il terreno (559,85 + 599,08 + 641,07 = 1.800).
In dichiarazione dei redditi la società deve pertanto effettuare una
ripresa fiscale in diminuzione del reddito imponibile pari a 1.800, importo
corrispondente al costo fiscale del terreno non presente in bilancio, ma
fiscalmente ammesso in deduzione.
Andando ad esaminare le conseguenze a livello di fiscalità da rilevare
nel bilancio, si deve sottolineare che l'impresa presenta, nell'esercizio in
cui ha realizzato la vendita del bene e rilevato la conseguente plusvalenza,
un reddito per il quale dovrebbero essere evidenziate imposte di competenza
per un ammontare pari ad euro 2.800 (7.000 × 40%). La dichiarazione dei
redditi evidenzia però imposte correnti per euro 2.080, date dal prodotto
fra l'aliquota fiscale e la base imponibile (7.000 - 1.800) × 40%.
Tale differenza fra imposte correnti e imposte di competenza, pari a
720, può essere ricomposta solo attraverso una corretta rilevazione della
fiscalità differita durante la vigenza del contratto di leasing. Come sopra
accennato, il canone di leasing relativo al terreno non è definitivamente e
permanentemente indeducibile, potendo essere dedotto in un successivo
momento, quale maggior costo fiscale dell'immobile.
Se quindi la differenza non è permanente, significa che deve essere
tenuta in considerazione per il conteggio della fiscalità differita. Sulla
quota di canone di leasing relativo al terreno viene pertanto conteggiata la
fiscalità anticipata, nella misura del 40 per cento dello stesso costo
(559,85 × 40%).

Dr. (Crediti) per imposte anticipate - SP 223,94
Av Imposte anticipate - CE 223,94

Ripetendo la scrittura contabile per i due periodi rimanenti fino alla
scadenza del contratto di leasing, il valore delle imposte anticipate
presente nello stato patrimoniale al termine del terzo esercizio è pari a
720.
Al momento della vendita la società stornerà il credito per imposte
anticipate, al fine di riportare a competenza economica il costo tributario.

Dr. Imposte anticipate - CE 720
Av. (Crediti) per imposte anticipate - SP 720

Il conto economico dell'impresa nell'esercizio della cessione
dell'immobile si presenta quindi nel seguente modo:

A.5 - plusvalenza 7.000
22.a - imposte correnti 2.080
22.b - imposte differite e anticipate 720
22 - imposte di competenza 2.800

Metodo finanziario

Il metodo finanziario prevede, come ormai noto, la rilevazione del bene
nell'attivo e del relativo debito nel passivo. I canoni pagati alla società
di leasing devono essere divisi in quota capitale, da portare in detrazione
del debito, e quota interessi, da rilevare nel conto economico.
Contemporaneamente il bene viene ammortizzato in base alla sua vita
utile 5).
Si pone, come nel precedente paragrafo, la questione della fiscalità
differita, con particolare attenzione allo scorporo del terreno. Si
riprende, a tale proposito, l'esempio prima esposto, classificando però il
contratto di leasing secondo la logica finanziaria.
Per memoria, il contratto prevede un valore del bene pari a 10.000, con
canoni periodici annuali di euro 3.500 e un prezzo di riscatto di euro
1.000. Il terreno assume un valore pari al 20 per cento del costo del bene.
Si ipotizzi, infine, che il bene venga ammortizzato al 10 per cento annuo.
Come sopra già illustrato, il piano finanziario del leasing è il
seguente:

TABELLA 2


La società effettua in sede di acquisto del bene mediante contratto di
leasing le seguenti registrazioni contabili:

Dr. Immobile - SP 8.000
Dr. Terreno Immobile - SP 2.000
Av. Debiti verso società di leasing - SP 10.000

Al pagamento del canone, la registrazione è la seguente:

Dr. Debiti verso società di leasing - SP 2.799,26
Dr. Oneri finanziari - CE 700,74
Av. Banca - SP 3.500

Al termine dell'esercizio viene, infine, rilevato l'ammortamento del
bene, nella misura del 10 per cento, calcolato soltanto sul valore
dell'edificio (valore dell'immobile di 10.000 euro al netto del valore del
terreno di 2.000 euro).

Dr. Ammortamento immobile - CE 800
Av. Fondo amm. immobile - SP 800

In sede di dichiarazione dei redditi la società, nel Quadro EC, procede
a rilevare una variazione in diminuzione del reddito pari alla differenza
fra la quota capitale del canone deducibile (pari ad euro 2.239,41) e
l'ammortamento.
A seguito di tale meccanismo di deduzione di costi non transitati a
conto economico, devono essere rilevate le imposte differite nella misura
pari al 40 per cento della suddetta differenza.

Dr. Imposte diferite - CE 575,76
Av. Fondo per imposte differite - SP 575,76

Durante i successivi due esercizi l'impresa continua a rilevare la
fiscalità differita; nel secondo esercizio accantona euro 638,54; nel terzo
esercizio rileva 705,7. Il fondo imposte differite, al termine del contratto
di leasing, ammonta a 1.920.
Al 31 dicembre dell'esercizio in cui il contratto si conclude, l'impresa
presenta i seguenti valori patrimoniali:

- immobile 8.000
- terreno 2.000
- fondo ammortamento 2.400
- fondo imposte differite 1.920

Detto bene, dal valore contabile netto di 7.600, presenta un valore
fiscale di 2.800, dato dal prezzo di riscatto e dalla somma delle quote
capitali indeducibili relative al terreno.
Proseguendo nell'esemplificazione, nell'esercizio successivo al riscatto
il bene viene venduto sempre a 8.000 euro. La registrazione contabile è
quindi la seguente:

Dr. Banca - SP 8.000
Dr. Fondo ammortamento immobile - SP 2.400
Av. Immobile - SP 8.000
Av. Terreno immobile - SP 2.000
Av. Plusvalenza - CE 400

Fiscalmente, però, il bene non ha un valore di 7.600 quanto piuttosto di
2.800. Di conseguenza, la plusvalenza fiscalmente rilevante ammonta ad euro
5.200, imponendo all'impresa di evidenziare, in dichiarazione dei redditi,
una ripresa in aumento del reddito imponibile di 4.800.
Su detta base imponibile, pari complessivamente a 5.200, le imposte
correnti ammontano ad euro 2.080 (come nell'esempio precedente e non poteva
che essere così!). Le imposte di competenza, invece, ammontano a 160,
importo determinato applicando l'aliquota fiscale al reddito contabile di
competenza pari a 400.
Per riportare a competenza le imposte dell'esercizio è quindi necessario
stornare il fondo imposte differite a conto economico, con la seguente
registrazione contabile:

Dr. Fondo imposte differite - SP 1.920
Av. Imposte differite - CE 1.920

A seguito di tali registrazioni, il conto economico dell'impresa si
presenta nel seguente modo:

A.5 - plusvalenza 400
22.a - imposte correnti 2.080
22.b - imposte differite e anticipate - 1.820
22 - imposte di competenza 160

Risulta evidente che, utilizzando il metodo finanziario, l'unico
elemento sul quale calcolare la fiscalità differita è l'edificio; il terreno
non genera invece fiscalità differita, non sussistendo alcuna differenza
temporanea fra i valori contabili e i valori fiscali. Il terreno, infatti,
non ammette alcuna deduzione dei costi del leasing in dichiarazione dei
redditi e, contemporaneamente, non prevede lo stanziamento di alcuna quota
di ammortamento nel conto economico.

Conclusioni

Dall'esempio sopra descritto si evidenzia come, nella rappresentazione
contabile dei contratti di leasing finanziario, la problematica della
fiscalità differita entri in gioco tanto con l'utilizzo del metodo
patrimoniale quanto con il metodo finanziario. Nel primo caso, la fiscalità
anticipata dovrà essere calcolata sulle quote di capitale dei canoni
afferenti il terreno; nel secondo caso, la fiscalità differita deve essere
calcolata sulla differenza fra gli ammortamenti dell'edificio e la quota
capitale della rata di leasing relativa allo stesso edificio.
Viene, quindi, meno uno dei vantaggi (quanto meno contabile)
dell'utilizzo del metodo patrimoniale.
Oltre a questo, si deve rilevare come il metodo finanziario permette di
tenere memoria contabile del costo fiscale del terreno, agevolando, quindi,
la ricostruzione del carico fiscale della successiva vendita dell'immobile.
A parere di chi scrive, quindi, la rappresentazione del leasing
immobiliare con il metodo finanziario risulta, ad oggi, non più complicata
di quella patrimoniale, con l'ulteriore vantaggio di gestire tutti i valori
contabili e fiscali direttamente nella contabilità, limitando al massimo il
ricorso ad informazioni extracontabili.