Fiscalità
differita e scorporo dei terreni dei beni immobili detenuti
in leasing
di Stefano Guidantoni
(in "il fisco" n. 22 del 4 giugno 2007) |
Premessa
Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223,
cosiddetto Bersani, ha previsto lo
scorporo dei terreni degli immobili
di proprietà delle imprese. Il
successivo D.L. 3 ottobre 2006, n.
262 ha esteso tale previsione anche
ai
beni posseduti mediante contratti di
leasing.
I principi contabili internazionali
prevedono l'obbligo di scorporare
dal valore degli immobili il valore
del terreno sul quale il fabbricato
è
edificato, in applicazione di un
principio più ampio quale il
cosiddetto
component approach (1). Tale
impostazione prevede infatti che i
beni
complessi, formati cioè da più parti
con differenti vite utili, debbano
essere ammortizzati secondo
differenti piani di ammortamento,
ciascuno
definito in funzione delle
caratteristiche tecnico-produttive
della stessa
parte.
La prassi contabile internazionale
dispone inoltre che l'approccio per
componenti deve essere applicato
anche ai beni detenuti mediante
contratti
di leasing finanziario, i quali,
come è ormai risaputo, devono essere
contabilizzati come attività con in
contropartita il relativo debito
finanziario verso la società di
leasing.
In tale rinnovato quadro normativo,
si aprono nuove problematiche a
livello di rilevazione della
fiscalità differita.
Il presente lavoro vuole porre
l'attenzione su detto ultimo
aspetto,
analizzando separatamente le
conseguenze a livello di fiscalità
differita
nel caso di contabilizzazione del
leasing con il metodo patrimoniale e
con
il metodo finanziario (2).
Metodo patrimoniale
Anche se ormai molti ritengono che i
limiti che avevano impedito la
rappresentazione del leasing secondo
il metodo finanziario siano venuti
meno, tali contratti continuano ad
essere in gran parte rappresentati
contabilmente con il metodo
patrimoniale. Coloro che sostengono
l'impossibilità di applicare la
logica finanziaria a detti contratti
si
rifanno al disposto normativo
dell'art. 2427 del codice civile, il
quale
chiede la rappresentazione del
leasing secondo la logica
finanziaria in nota
integrativa; da qui sostengono che,
se il legislatore ha previsto la
rappresentazione del leasing nel
rispetto dello IAS 17 in nota
integrativa,
significa implicitamente che non
accetta il metodo finanziario nei
prospetti
di bilancio.
Come risaputo, in base
all'impostazione patrimoniale il
contratto di
leasing viene considerato alla
stessa stregua di un affitto e
quindi i
relativi canoni di competenza
vengono registrati come costo nel
conto
economico.
Parte di detti canoni, a fronte
della normativa fiscale che ha
disposto
lo scorporo dei terreni, è da
considerare fiscalmente indeducibile
nella
misura alternativa del 20 per cento
o 30 per cento (in dipendenza del
fatto
che vengano usati per fini
commerciali o industriali).
Tale indeducibilità è, tuttavia,
solo temporanea, in quanto non è
disconosciuto definitivamente il
costo, quanto piuttosto reso
temporaneamente non deducibile nel
momento dell'imputazione dell'onere
a
conto economico. Il valore fiscale
del bene viene, infatti, aumentato
in
misura pari e progressiva
all'importo dei canoni non dedotti
(3).
Al momento della successiva cessione
del bene, posteriore al riscatto
dello stesso, in bilancio l'impresa
non avrà altro che il valore di
riscatto. Il suo valore fiscale è
però superiore al valore di riscatto
in
quanto è extracontabilmente
incrementato delle quote dei canoni
non dedotte
nel tempo, relative al terreno. Il
valore della conseguente plusvalenza
rilevata in bilancio sarà, pertanto,
superiore al corrispondente valore
fiscale.
Provando ad esemplificare, si
ipotizzi un leasing immobiliare
della
durata di tre anni (4), dove il
costo di acquisto per la società di
leasing
ammonta a euro 10.000; i canoni
annui pagati e di competenza sono
pari ad
euro 3.500; il prezzo di riscatto è
di euro 1.000. In base alle
caratteristiche del bene, la
percentuale di scorporo del terreno
è il 20 per
cento. Si ipotizzi, infine,
un'aliquota fiscale del 40 per
cento.
La società rileva nel proprio
prospetto economico un costo per
canoni
leasing pari ad euro 3.500 annui.
Fiscalmente tale importo deve essere
diviso in tre parti: interessi;
quota capitale pertinente
all'edificio;
quota capitale pertinente al
terreno.
Il conteggio degli interessi viene
effettuato ricostruendo il piano di
rimborso finanziario implicito del
contratto secondo le modalità
previste
dallo IAS 17. Calcolando il tasso
interno di rendimento, tasso che
uguaglia
il fair value del bene alla data
dell'acquisizione con il valore
attuale dei
futuri pagamenti inerenti al
leasing, si ottiene una percentuale
pari al
7,01 per cento.
Utilizzando tale tasso, il piano di
ammortamento finanziario risulta il
seguente:
TABELLA 1
Gli interessi ammontano
complessivamente ad euro 1.500,
ripartibili,
come sintetizzato nella suddetta
tavola, in euro 700,74 per il primo
anno,
euro 504,58 per il secondo anno ed
euro 294,68 per il terzo.
La quota capitale del primo anno di
euro 2.799,26 viene quindi divisa
nella quota relativa all'edificio
(pari all'80 per cento e quindi ad
euro
2.239,41) e nella quota del terreno
(pari al 20 per cento e quindi ad
euro
559,85). Quest'ultima è fiscalmente
indeducibile in applicazione delle
disposizioni contenute nelle leggi
sopra citate.
Al termine del contratto di leasing
la società riscatta l'immobile,
rilevando nel proprio stato
patrimoniale il bene immobile per
euro 1.000.
Ipotizziamo ancora che, subito dopo
il riscatto, l'immobile venga ceduto
ad un valore di euro 8.000;
contabilmente viene rilevata una
plusvalenza di
euro 7.000. Fiscalmente però tale
plusvalenza non deve essere
interamente
assoggettata a prelievo fiscale, in
quanto il costo del terreno, reso
indeducibile durante la vigenza del
contratto di leasing, è maggiore
rispetto al corrispondente valore
contabile, a fronte delle quote di
leasing
rese indeducibili. Il valore fiscale
dello stesso è, quindi, pari a 2.800
euro, dato dalla somma del prezzo di
riscatto (1.000) e dei canoni
leasing
non dedotti afferenti il terreno
(559,85 + 599,08 + 641,07 = 1.800).
In dichiarazione dei redditi la
società deve pertanto effettuare una
ripresa fiscale in diminuzione del
reddito imponibile pari a 1.800,
importo
corrispondente al costo fiscale del
terreno non presente in bilancio, ma
fiscalmente ammesso in deduzione.
Andando ad esaminare le conseguenze
a livello di fiscalità da rilevare
nel bilancio, si deve sottolineare
che l'impresa presenta,
nell'esercizio in
cui ha realizzato la vendita del
bene e rilevato la conseguente
plusvalenza,
un reddito per il quale dovrebbero
essere evidenziate imposte di
competenza
per un ammontare pari ad euro 2.800
(7.000 × 40%). La dichiarazione dei
redditi evidenzia però imposte
correnti per euro 2.080, date dal
prodotto
fra l'aliquota fiscale e la base
imponibile (7.000 - 1.800) × 40%.
Tale differenza fra imposte correnti
e imposte di competenza, pari a
720, può essere ricomposta solo
attraverso una corretta rilevazione
della
fiscalità differita durante la
vigenza del contratto di leasing.
Come sopra
accennato, il canone di leasing
relativo al terreno non è
definitivamente e
permanentemente indeducibile,
potendo essere dedotto in un
successivo
momento, quale maggior costo fiscale
dell'immobile.
Se quindi la differenza non è
permanente, significa che deve
essere
tenuta in considerazione per il
conteggio della fiscalità differita.
Sulla
quota di canone di leasing relativo
al terreno viene pertanto
conteggiata la
fiscalità anticipata, nella misura
del 40 per cento dello stesso costo
(559,85 × 40%).
Dr. (Crediti) per imposte anticipate
- SP 223,94
Av Imposte anticipate - CE 223,94
Ripetendo la scrittura contabile per
i due periodi rimanenti fino alla
scadenza del contratto di leasing,
il valore delle imposte anticipate
presente nello stato patrimoniale al
termine del terzo esercizio è pari a
720.
Al momento della vendita la società
stornerà il credito per imposte
anticipate, al fine di riportare a
competenza economica il costo
tributario.
Dr. Imposte anticipate - CE 720
Av. (Crediti) per imposte anticipate
- SP 720
Il conto economico dell'impresa
nell'esercizio della cessione
dell'immobile si presenta quindi nel
seguente modo:
A.5 - plusvalenza 7.000
22.a - imposte correnti 2.080
22.b - imposte differite e
anticipate 720
22 - imposte di competenza 2.800
Metodo finanziario
Il metodo finanziario prevede, come
ormai noto, la rilevazione del bene
nell'attivo e del relativo debito
nel passivo. I canoni pagati alla
società
di leasing devono essere divisi in
quota capitale, da portare in
detrazione
del debito, e quota interessi, da
rilevare nel conto economico.
Contemporaneamente il bene viene
ammortizzato in base alla sua vita
utile 5).
Si pone, come nel precedente
paragrafo, la questione della
fiscalità
differita, con particolare
attenzione allo scorporo del
terreno. Si
riprende, a tale proposito,
l'esempio prima esposto,
classificando però il
contratto di leasing secondo la
logica finanziaria.
Per memoria, il contratto prevede un
valore del bene pari a 10.000, con
canoni periodici annuali di euro
3.500 e un prezzo di riscatto di
euro
1.000. Il terreno assume un valore
pari al 20 per cento del costo del
bene.
Si ipotizzi, infine, che il bene
venga ammortizzato al 10 per cento
annuo.
Come sopra già illustrato, il piano
finanziario del leasing è il
seguente:
TABELLA 2
La società effettua in sede di
acquisto del bene mediante contratto
di
leasing le seguenti registrazioni
contabili:
Dr. Immobile - SP 8.000
Dr. Terreno Immobile - SP 2.000
Av. Debiti verso società di leasing
- SP 10.000
Al pagamento del canone, la
registrazione è la seguente:
Dr. Debiti verso società di leasing
- SP 2.799,26
Dr. Oneri finanziari - CE 700,74
Av. Banca - SP 3.500
Al termine dell'esercizio viene,
infine, rilevato l'ammortamento del
bene, nella misura del 10 per cento,
calcolato soltanto sul valore
dell'edificio (valore dell'immobile
di 10.000 euro al netto del valore
del
terreno di 2.000 euro).
Dr. Ammortamento immobile - CE 800
Av. Fondo amm. immobile - SP 800
In sede di dichiarazione dei redditi
la società, nel Quadro EC, procede
a rilevare una variazione in
diminuzione del reddito pari alla
differenza
fra la quota capitale del canone
deducibile (pari ad euro 2.239,41) e
l'ammortamento.
A seguito di tale meccanismo di
deduzione di costi non transitati a
conto economico, devono essere
rilevate le imposte differite nella
misura
pari al 40 per cento della suddetta
differenza.
Dr. Imposte diferite - CE 575,76
Av. Fondo per imposte differite - SP
575,76
Durante i successivi due esercizi
l'impresa continua a rilevare la
fiscalità differita; nel secondo
esercizio accantona euro 638,54; nel
terzo
esercizio rileva 705,7. Il fondo
imposte differite, al termine del
contratto
di leasing, ammonta a 1.920.
Al 31 dicembre dell'esercizio in cui
il contratto si conclude, l'impresa
presenta i seguenti valori
patrimoniali:
- immobile 8.000
- terreno 2.000
- fondo ammortamento 2.400
- fondo imposte differite 1.920
Detto bene, dal valore contabile
netto di 7.600, presenta un valore
fiscale di 2.800, dato dal prezzo di
riscatto e dalla somma delle quote
capitali indeducibili relative al
terreno.
Proseguendo nell'esemplificazione,
nell'esercizio successivo al
riscatto
il bene viene venduto sempre a 8.000
euro. La registrazione contabile è
quindi la seguente:
Dr. Banca - SP 8.000
Dr. Fondo ammortamento immobile - SP
2.400
Av. Immobile - SP 8.000
Av. Terreno immobile - SP 2.000
Av. Plusvalenza - CE 400
Fiscalmente, però, il bene non ha un
valore di 7.600 quanto piuttosto di
2.800. Di conseguenza, la
plusvalenza fiscalmente rilevante
ammonta ad euro
5.200, imponendo all'impresa di
evidenziare, in dichiarazione dei
redditi,
una ripresa in aumento del reddito
imponibile di 4.800.
Su detta base imponibile, pari
complessivamente a 5.200, le imposte
correnti ammontano ad euro 2.080
(come nell'esempio precedente e non
poteva
che essere così!). Le imposte di
competenza, invece, ammontano a 160,
importo determinato applicando
l'aliquota fiscale al reddito
contabile di
competenza pari a 400.
Per riportare a competenza le
imposte dell'esercizio è quindi
necessario
stornare il fondo imposte differite
a conto economico, con la seguente
registrazione contabile:
Dr. Fondo imposte differite - SP
1.920
Av. Imposte differite - CE 1.920
A seguito di tali registrazioni, il
conto economico dell'impresa si
presenta nel seguente modo:
A.5 - plusvalenza 400
22.a - imposte correnti 2.080
22.b - imposte differite e
anticipate - 1.820
22 - imposte di competenza 160
Risulta evidente che, utilizzando il
metodo finanziario, l'unico
elemento sul quale calcolare la
fiscalità differita è l'edificio; il
terreno
non genera invece fiscalità
differita, non sussistendo alcuna
differenza
temporanea fra i valori contabili e
i valori fiscali. Il terreno,
infatti,
non ammette alcuna deduzione dei
costi del leasing in dichiarazione
dei
redditi e, contemporaneamente, non
prevede lo stanziamento di alcuna
quota
di ammortamento nel conto economico.
Conclusioni
Dall'esempio sopra descritto si
evidenzia come, nella
rappresentazione
contabile dei contratti di leasing
finanziario, la problematica della
fiscalità differita entri in gioco
tanto con l'utilizzo del metodo
patrimoniale quanto con il metodo
finanziario. Nel primo caso, la
fiscalità
anticipata dovrà essere calcolata
sulle quote di capitale dei canoni
afferenti il terreno; nel secondo
caso, la fiscalità differita deve
essere
calcolata sulla differenza fra gli
ammortamenti dell'edificio e la
quota
capitale della rata di leasing
relativa allo stesso edificio.
Viene, quindi, meno uno dei vantaggi
(quanto meno contabile)
dell'utilizzo del metodo
patrimoniale.
Oltre a questo, si deve rilevare
come il metodo finanziario permette
di
tenere memoria contabile del costo
fiscale del terreno, agevolando,
quindi,
la ricostruzione del carico fiscale
della successiva vendita
dell'immobile.
A parere di chi scrive, quindi, la
rappresentazione del leasing
immobiliare con il metodo
finanziario risulta, ad oggi, non
più complicata
di quella patrimoniale, con
l'ulteriore vantaggio di gestire
tutti i valori
contabili e fiscali direttamente
nella contabilità, limitando al
massimo il
ricorso ad informazioni
extracontabili.
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