Il regime
di participation exemption in caso di scissione
di Simone
Furian
(in "il fisco" n. 22 del 4 giugno 2007) |
1. Cenni sugli aspetti
civilistici e contabili della
scissione
La scissione consiste nella
"disaggregazione" del patrimonio
della
società scissa (o "scindenda") in
più parti, o quote, e nel loro
trasferimento (l'art. 2506 del
codice civile parla ora, dopo le
modifiche
introdotte dal D.Lgs. 17 gennaio
2003, n. 6, non più di
"trasferimento"
bensì di "assegnazione") a più
società, preesistenti o
neocostituite
(società beneficiarie o "scissionarie"),
le cui azioni o quote di
partecipazione vengono attribuite
non alla società scissa (come
avverrebbe
nel caso di conferimento) bensì ai
suoi soci, proporzionalmente o non
proporzionalmente alle quote di
partecipazione che questi avevano
nella
scissa. Il patrimonio trasferito a
ciascuna beneficiaria non deve
essere
necessariamente costituito da una o
più aziende o rami di azienda, ma
può
anche essere composto da singoli
beni o gruppi di beni (ad esempio,
uno o
più appartamenti nella scissione di
una società immobiliare) (1).
In particolare l'art. 2506, comma 1,
del codice civile, stabilisce che
"Con la scissione una società
assegna l'intero suo patrimonio a
più società,
preesistenti o di nuova
costituzione, o parte del suo
patrimonio, in tal
caso anche ad una sola società, e le
relative azioni o quote ai suoi
soci".
Pertanto, le forme con cui può
essere attuata la scissione sono le
seguenti:
a) scissione totale (o integrale o
propria) con beneficiarie di nuova
costituzione o con beneficiarie
preesistenti (scissione totale per
incorporazione), con l'assegnazione
delle azioni o quote delle
beneficiarie
ai soci della scissa estinta (2);
b) scissione parziale (o impropria),
con l'assegnazione delle azioni o
quote delle beneficiarie ai soci
della scissa, che però rimane in
vita (3).
Merita soffermarsi brevemente sugli
effetti che una scissione parziale
determina sul patrimonio netto della
società che si scinde, operazione
che
potrebbe anche avvenire senza
intaccare il capitale sociale ma
utilizzando
solo le riserve del patrimonio
netto, e che rappresenterebbe un
tertium
genus rispetto alle fattispecie
codificate in materia di riduzione
del
capitale sociale dagli artt. 2445 e
2446 del codice civile (4).
Si è, infatti, a lungo dibattuto in
dottrina se la società scissa, in
seguito al trasferimento di parte
del proprio patrimonio netto alla
società
beneficiaria, debba procedere alla
riduzione delle sole riserve
(ovviamente
quando capienti), ovvero debba
necessariamente provvedere anche
alla
riduzione del capitale sociale (5).
Secondo autorevole dottrina, nel
caso di scissione parziale con
presenza
nel patrimonio netto di riserve, la
riduzione del patrimonio netto della
scissa dovrebbe avvenire attingendo
in modo proporzionale alle riserve
ed al
capitale sociale (6).
È stato, tuttavia, osservato che,
poiché "l'imputazione al capitale
sociale della società beneficiaria
dell'intero netto ricevuto
corrisponde
all'ipotesi di aumento di capitale
mediante imputazione di riserve,
operazione che la società scissa
avrebbe potuto eseguire, senza alcun
vincolo, indipendentemente dalla
scissione, ne consegue un'ampia
libertà
d'azione in tema di determinazione
del netto della società
beneficiaria, con
il solo limite connesso alla
necessità di ricostituire almeno il
capitale
sociale ridotto in capo alla scissa.
In caso contrario si avrebbe infatti
il
passaggio di capitale a riserve, con
elusione della rigida normativa in
tema
di riduzione del capitale sociale
per esuberanza di cui all'art. 2445"
(7).
Si deve osservare che le giuste
preoccupazioni dell'Autore sopra
citato,
in merito alla riduzione del
capitale sociale ed alla sua
necessaria
ricostituzione nella beneficiaria,
possono dirsi diminuite (ma non
certamente eliminate) a seguito
della riforma societaria, che ha
notevolmente semplificato,
soprattutto per le società a
responsabilità
limitata, la disciplina della
riduzione del capitale sociale (8).
Va infine osservato che anche
l'Agenzia delle Entrate, con la
risoluzione n. 317/E del 2 ottobre
2002 (in "il fisco" n. 37/2002,
fascicolo
n. 2, pag. 5372), ha avuto occasione
di pronunciarsi sull'argomento,
giungendo alla conclusione che
esiste piena libertà di scelta in
ordine alle
"voci ideali" del netto che la
scissa può utilizzare per alimentare
il
patrimonio della società
beneficiaria (9), e che, fatta
eccezione per i
fondi in sospensione d'imposta, la
società scissa può liberamente
alimentare
il patrimonio delle beneficiarie
attingendo al proprio capitale
sociale o
anche alle riserve di utili o di
capitale di cui dispone (10).
2. La scissione e l'applicazione
della disciplina della participation
exemption (e del pro rata
patrimoniale)
Nel caso di una scissione non devono
essere trascurati gli aspetti
correlati al regime della
participation exemption (di seguito,
per brevità,
PEX), di cui all'art. 87 del Tuir, e
del pro rata patrimoniale di cui
all'art. 97 del Tuir, questione che
assume rilevanza ancora maggiore
quando
nel patrimonio trasferito dalla
scissa siano contenute anche
partecipazioni
in società.
Preliminarmente all'analisi, si
ricordano in sintesi i requisiti
richiesti per accedere al regime di
participation exemption.
L'art. 87, al comma 1, lettere da a)
a d), definisce i quattro requisiti
che debbono sussistere affinché la
plusvalenza possa fruire del regime
di
participation exemption. In
particolare, si richiede:
"a) ininterrotto possesso dal primo
giorno del diciottesimo mese
precedente quello dell'avvenuta
cessione considerando cedute per
prime le
azioni o quote acquisite in data più
recente;
b) classificazione nella categoria
delle immobilizzazioni finanziarie
nel primo bilancio chiuso durante il
periodo di possesso;
c) residenza fiscale della società
partecipata in uno Stato o
territorio diverso da quelli a
regime fiscale privilegiato di cui
al decreto
ministeriale emanato ai sensi
dell'articolo 167, comma 4, o,
alternativamente, l'avvenuta
dimostrazione, a seguito
dell'esercizio
dell'interpello secondo le modalità
del comma 5, lettera b), dello
stesso
articolo 167 ...;
d) esercizio da parte della società
partecipata di un'impresa
commerciale secondo la definizione
di cui all'articolo 55 ...".
Mentre i primi due requisiti,
indicati alle lettere a) e b),
possono
definirsi "soggettivi" in quanto
vanno verificati in capo al
partecipante,
gli altri, contenuti nelle lettere
c) e d), possono essere qualificati
come
"oggettivi" in quanto attengono a
caratteristiche proprie della
società
partecipata (11).
L'applicazione del "pro rata
patrimoniale" è questione
subordinata alla
verifica della sussistenza del
regime di participation exemption:
infatti la
condizione pregiudiziale di accesso
alla disciplina del pro rata
patrimoniale consiste, a norma
dell'art. 97 del Tuir, nel fatto che
"l'impresa possiede delle
partecipazioni con i requisiti per
la
participation exemption, iscritte in
bilancio ad un valore superiore a
quello del proprio patrimonio netto
contabile, risultante dal medesimo
bilancio" (12).
Va, peraltro, ricordato che, ai
sensi del comma 1-bis dell'art. 97
del
Tuir (13), "Agli effetti del comma
1, il requisito di cui all'articolo
87,
comma 1, lettera a), si intende
conseguito qualora le partecipazioni
siano
possedute ininterrottamente dal
primo giorno del dodicesimo mese
precedente
quello della fine del periodo
d'imposta".
In altre parole, per effetto della
novella (da più parti criticata), ai
fini dell'applicazione del pro rata
patrimoniale la norma richiede un
holding period inferiore a quello
richiesto per l'applicazione del
regime di
participation exemption (14).
Giova, infine, ricordare che l'art.
37-bis del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600, è stato novellato proprio
per effetto della riforma tributaria
recata dal D.Lgs. n. 344/2003,
modificando, tra l'altro, il testo
del comma
3, lettera f), che estende ora
l'applicazione delle disposizioni
antielusive
alle operazioni da chiunque
effettuate, incluse le valutazioni e
le
classificazioni di bilancio aventi
ad oggetto i beni ed i rapporti di
cui
all'art. 81 (rectius: art. 67),
comma 1, lettere da c) a c-quinquies),
del
Tuir.
Dopo questa sintetica (ma
necessaria) premessa, l'analisi si
concentra
sugli effetti che la scissione
produce ai fini dell'applicazione
della
participation exemption.
In particolare, il presente lavoro
vuole analizzare anche i riflessi
che
si producono sulle partecipazioni
che siano incluse nel compendio
patrimoniale oggetto di
trasferimento dalla scissa alla
beneficiaria.
Al fine di una migliore
rappresentazione di quanto si va ad
esporre, si
ipotizzi la struttura societaria di
seguito illustrata:
Si ipotizzi, allora, che il Gruppo
Omega, sulla base di proprie valide
ragioni economiche, intenda porre in
essere un'operazione di scissione,
mediante la quale trasferire la
Divisione Beta (e quindi la
partecipazione
Beta) sotto il controllo della
Subholding 2, oltre ad al elementi
patrimoniali detenuti direttamente
da Subholding 1 (crediti, debiti,
personale dipendente, eccetera).
All'esito dell'operazione di
scissione si avrà la seguente
configurazione societaria:
Nella raffigurazione sopra
illustrata si è ipotizzato che la
beneficiaria della scissione
(Subholding 2) fosse preesistente
all'operazione; tuttavia le
considerazioni svolte nel presente
lavoro
prenderanno in analisi anche il caso
di beneficiaria neocostituita, così
come il caso di scissione totale.
In particolare, nell'ipotesi di
scissione avente ad oggetto un
complesso
patrimoniale comprendente anche le
partecipazioni (come nel caso di
specie,
illustrato nelle figure 1 e 2, dove
Subholding 1 trasferisce a
Subholding 2
anche alcune partecipazioni), si
pongono due problematiche:
i) qual è il regime delle
partecipazioni che costituiscono
parte del
patrimonio (rectius: delle
immobilizzazioni finanziarie)
trasferite dalla
scissa (Subholding 1) alla
beneficiaria (Subholding 2) per
effetto
dell'operazione di scissione;
ii) qual è il regime delle
partecipazioni ricevute dal socio
della
scissa (Holding Omega), per effetto
dell'aumento del capitale nella
beneficiaria (Subholding 2).
3. Gli effetti, ai fini del
regime di participation exemption,
sulle
partecipazioni trasferite alla
società beneficiaria (Subholding 2),
per
effetto dell'operazione di scissione
3.1. Effetti sui requisiti
soggettivi
Nell'operazione di scissione il
fenomeno successorio si manifesta
anche
sui beni che "transitano" da una
società all'altra e, dunque, sui
pacchetti
partecipativi che risultino, in
ipotesi, inseriti nel compendio
patrimoniale
oggetto di scissione.
L'Agenzia delle Entrate, nella
circolare n. 36/E del 4 agosto 2004,
analizza dapprima la fattispecie del
conferimento neutrale ex art. 176,
comma 1, del Tuir, estendendo le
considerazioni ivi svolte anche alla
fattispecie della scissione, "che
realizza un effetto di sostanziale
successione tra soggetti secondo
caratterizzazioni di neutralità
fiscale".
Occorre, invero, sottolineare che le
due operazioni (scissione e
conferimento) presentano talune
differenze: innanzi tutto, la
scissione è
un'operazione successoria tanto ai
fini civilistici che fiscali, mentre
il
conferimento, come noto, lo è solo
ai fini fiscali e in virtù di una
precisa
disposizione di assimilazione, qual
è quella dell'art. 176 del Tuir; in
secondo luogo, nell'operazione di
scissione le partecipazioni della
società
beneficiaria della scissione vengono
ad essere acquisite dai soci della
società scissa, mentre nel
conferimento le partecipazioni della
società
conferitaria vengono attribuite alla
società conferente, alla società,
cioè,
che trasferisce l'azienda o che
conferisce i beni.
Tuttavia, come rileva Assonime, non
sembra che queste diversità siano
significative per diversificare il
trattamento di tali operazioni ai
fini
dell'analisi del regime di
participation exemption (15).
Fatte tali precisazioni, si può
affermare che il soggetto
beneficiario
dell'operazione di scissione
subentra, in base ai principi
civilistici e
fiscali attinenti a tali operazioni,
nel possesso delle partecipazioni in
questione senza soluzione di
continuità rispetto al periodo di
possesso del
soggetto trasferente (cioè, la
società scissa) con la conseguenza,
dunque,
che tale periodo potrà essere
cumulato, ai fini della verifica del
requisito
dell'holding period, con quello che
maturerà in capo alla beneficiaria
(16).
Analogamente la società beneficiaria
subentra (per le medesime
considerazioni) anche
nell'originaria iscrizione di queste
partecipazioni
(nel comparto delle immobilizzazioni
o dell'attivo circolante), stante il
carattere successorio delle suddette
operazioni, ed il rinvio alle
considerazioni svolte da parte
dell'Agenzia delle Entrate sul punto
(17),
secondo cui, in virtù del principio
di continuità ed al fine di impedire
la
modifica della prima iscrizione
attraverso un'operazione fiscalmente
neutra,
il conferitario (nel caso di specie
la beneficiaria) non può modificare
la
classificazione della partecipazione
così come risultante dal bilancio
della
conferente (18).
Si deve, peraltro, osservare che non
può essere impedito al soggetto
beneficiario della scissione di
modificare l'iscrizione in bilancio
delle
partecipazioni ricomprese nel
complesso di beni trasferito per
effetto della
scissione, per la mutata valenza che
queste partecipazioni possono, in
ipotesi, assumere presso il nuovo
possessore.
A seguito della scissione, infatti,
potrebbe aver luogo una diversa
classificazione in bilancio delle
partecipazioni "trasferite": così
nel
primo bilancio successivo alla
scissione, posto che gli
amministratori della
beneficiaria non sono vincolati a
mantenere l'originaria
classificazione
impressa dalla società scissa, le
partecipazioni transitate alla
beneficiaria potrebbero essere
iscritte all'attivo circolante o in
quello
immobilizzato, sulla base di
autonome valutazioni degli
amministratori della
società beneficiaria.
Ma, come è stato rilevato, proprio
in virtù dell'acquisizione (ai fini
fiscali) a titolo successorio
dell'azienda e, quindi, anche delle
partecipazioni in parola,
l'imprinting originario delle
partecipazioni
effettuato dal soggetto dante causa
permane, ai fini fiscali, anche in
capo
alla società ricevente, quali che
siano le successive allocazioni di
bilancio da essa operate (19).
Pertanto, al fine di evitare che la
scissione possa divenire un comodo
espediente per fare shopping tra il
regime di esenzione e quello di
deducibilità delle minusvalenze, e
riconoscendo piena autonomia, sul
piano
civilistico, per gli amministratori
della società beneficiaria nel
decidere
in quale sezione dell'attivo
iscrivere la partecipazione ricevuta
(con
l'unico vincolo della coerenza
rispetto alla destinazione impressa
alla
partecipazione), si deve ritenere
che il trasferimento di una
partecipazione
in capo ad un altro soggetto,
avvenuto per effetto di una
scissione, sia
inidoneo a dar luogo ad una nuova
prima iscrizione in bilancio
rilevante ai
fini della qualifica fiscale della
partecipazione.
In altre parole, la società
incorporante o beneficiaria
resterebbe
libera di decidere come iscrivere in
bilancio la partecipazione ricevuta,
indipendentemente dalle risultanze
del bilancio della scissa, ma tale
iscrizione sarebbe semplicemente
irrilevante ai fini dell'accesso al
regime
di esenzione di cui all'art. 87, non
qualificandosi, ai fini di tale
norma,
quale classificazione tra le
immobilizzazioni nel primo bilancio
chiuso
durante il periodo di possesso (20).
Il principio della continuità nel
possesso del complesso di beni
trasferito (comprese le
partecipazioni) per effetto della
scissione, porta a
concludere che:
- il soggetto beneficiario della
scissione (Subholding 2) verificherà
la sussistenza del requisito
temporale tenendo conto anche del
periodo di
detenzione già maturato in capo alla
scissa (Subholding 1);
- in virtù del principio di
continuità ed al fine di impedire la
modifica della prima iscrizione
attraverso un'operazione fiscalmente
neutra,
la società beneficiaria della
scissione (Subholding 2) non può
modificare
(almeno ai soli fini fiscali) la
classificazione della
partecipazione, così
come risultante nel bilancio della
scissa (Subholding 1).
Per completezza, e per coerenza, si
deve altresì ritenere che anche
l'eventuale classificazione tra
l'attivo circolante delle
partecipazioni
(comprese nel complesso trasferito
per effetto della scissione),
effettuata
dalla società beneficiaria, non
determina il venir meno della
possibilità di
usufruire del regime di esenzione,
se le stesse partecipazioni erano
state
originariamente iscritte tra le
immobilizzazioni finanziarie da
parte della
società scissa (21) (ferma restando
la sussistenza anche degli altri
requisiti).
Rimane, invece, dubbio il caso in
cui la beneficiaria di
partecipazioni
dotate dei requisiti della PEX
presso la scissa iscriva le
partecipazioni
stesse nell'attivo circolante e
successivamente le ceda con realizzo
di
minusvalenza (recteò differenza
negativa): non è certo se tale
minusvalenza
debba avere anche una rilevanza
fiscale, oppure sia fiscalmente
irrilevante
ai sensi dell'art. 102-bis del Tuir,
come sembrerebbe più coerente con i
principi di neutralità e continuità
comuni all'operazione straordinaria
in
questione.
3.2. Effetti sui requisiti oggettivi
L'Agenzia delle Entrate rileva che,
al fine della valutazione dei
requisiti soggettivi (commercialità
e residenza in un Paese non black
list),
non si tiene conto di eventuali
"passaggi intermedi", né rilevano
eventuali
operazioni straordinarie
(realizzative o neutrali) che
abbiano interessato
medio tempore il soggetto
partecipante (22).
Giova fare qualche considerazione in
merito al requisito della
residenza, di cui alla lettera c)
del comma 1, dell'art. 87 del Tuir.
Si deve, infatti, ricordare che il
requisito triennale della residenza
può essere sostituito dall'avvenuta
dimostrazione, a seguito
dell'esercizio
dell'interpello secondo le modalità
del comma 5, lettera b), dello
stesso
art. 167, che dalle partecipazioni
non sia stato conseguito, sin
dall'inizio
del periodo di possesso, l'effetto
di localizzare i redditi in Stati o
territori in cui sono sottoposti a
regimi fiscali privilegiati di cui
al
predetto decreto ministeriale.
A tal fine, a prescindere comunque
dalle difficoltà di ordine pratico
(23), occorre rilevare che, se le
partecipazioni in questione sono
state
acquisite con un'operazione di
scissione, è del tutto ovvio che, in
considerazione del carattere
successorio - tanto ai fini
civilistici che a
quelli fiscali - di tale operazione,
l'avente causa (beneficiaria),
subentrando nella posizione
giuridica del proprio dante causa
(scissa),
dovrà dimostrare la sussistenza del
requisito in esame sin dall'inizio
del
periodo di possesso delle
partecipazioni da parte di
quest'ultimo (24).
Si ricorda infine che, con
riferimento alle partecipazioni in
società
residenti in Paesi per i quali trova
applicazione l'art. 167 del Tuir
(cosiddette Controlled Foreign
Companies), gli esiti
dell'interpello
ottenuto possono valere anche nei
confronti della beneficiaria; ci si
riferisce, in particolare,
all'interpello ex art. 167, comma 5,
lettera b),
del Tuir, che, ove ottenuto,
consente di ovviare al rispetto del
requisito
della residenza, come indicato
nell'art. 87, comma 1, lettera c),
del
medesimo Tuir.
La precisazione contenuta nella
circolare n. 18/E del 12 febbraio
2002
(in "il fisco" n. 8/2002, fascicolo
n. 2, pag. 1103), sembra valere per
tutti i casi di trasferimento del
controllo di una partecipazione, e,
quindi, anche nel caso in cui questo
sia trasferito a seguito di una
scissione; si dice infatti, al
paragrafo 3.8, che "nel caso in cui
un
soggetto residente consegue il
controllo di una partecipazione
estera per la
quale sia stato già ottenuto
l'assenso dell'Agenzia alla
disapplicazione, il
nuovo controllante, per poter
beneficiare del parere favorevole,
dovrà
notificare tale circostanza
all'Agenzia delle Entrate, indicando
gli estremi
identificativi della controllata
estera e del soggetto residente che
aveva
precedentemente presentato l'istanza
di interpello".
4. Gli effetti, ai fini del
regime di participation exemption,
sulle
partecipazioni ricevute nella
società beneficiaria (Subholding 2)
dalla
controllante (Holding del Gruppo
Omega)
4.1. Effetti sui requisiti
soggettivi
Occorre osservare che, per effetto
della scissione, le partecipazioni
che una società (nel caso di specie
la Holding Omega) detenga in una
società
scissa (Subholding 1) vengano
"concambiate" con partecipazioni
della società
beneficiaria (Subhold-ing 2).
Il concambio costituisce, ai fini
fiscali, una mera riconfigurazione
formale dell'originario investimento
partecipativo; pertanto, non vi è
alcun
dubbio che, ai fini in esame, esso
non interrompe il periodo di
possesso
che, per la società socia
"concambista" (Holding Omega),
continua ad essere
determinato avendo riguardo al
momento in cui è iniziata la
detenzione delle
originarie partecipazioni
concambiate (25).
Allo stesso modo l'Agenzia delle
Entrate rileva che, nonostante
l'acquisizione della partecipazione
in un nuovo soggetto giuridico, non
viene meno l'identità del patrimonio
oggetto di fusione o scissione,
cosicché tale profilo di continuità
oggettivamente rilevante si riflette
anche sui requisiti di cui all'art.
87, comma 1, lettere a) e b), del
nuovo
Tuir, con la conseguenza che, ai
fini dell'applicazione del regime di
participation exemption,
l'iscrizione in bilancio delle
"nuove" azioni
prende il posto delle "vecchie"
(26).
Nella circolare n. 36/E viene fatta
l'ipotesi di una società partecipata
(ALFABETA) che si scinde in due
società di nuova costituzione (ALFA
e BETA):
la società partecipante GAMMA
riceve, a seguito della scissione ed
in cambio
delle azioni della ALFABETA, le
azioni di ALFA e BETA.
Rileva, inoltre, l'Agenzia delle
Entrate che, poiché i soggetti
neocostituiti ereditano a titolo
universale le posizioni giuridiche
attive e
passive del soggetto scisso, il
soggetto partecipante acquisisce le
partecipazioni di ALFA e di BETA
ricevute in cambio con la medesima
qualificazione in bilancio e la
stessa anzianità di possesso
relativa alle
partecipazioni in ALFABETA.
E così, pure se le beneficiarie
fossero preesistenti (come rileva
l'Agenzia immediatamente dopo), il
soggetto che possedeva azioni della
scissa riceve azioni di un diverso
soggetto giuridico, e, anche in tal
caso,
l'anzianità del periodo di possesso
ed il requisito dell'iscrizione in
bilancio "si trasmettono" alle
azioni o quote della beneficiaria
ricevute in
cambio.
In base a tali principi, qualora si
decida di modificare la
classificazione in bilancio delle
"nuove" partecipazioni, queste si
considerano comunque iscritte, ai
fini della participation exemption,
nella
medesima categoria di quelle
"vecchie", di cui ereditano sia il
precedente
periodo di possesso, sia la
precedente classificazione in
bilancio.
4.2. Effetti sui requisiti
oggettivi: considerazioni generali
I riflessi sul possesso dei
requisiti oggettivi, che originano
dalle
operazioni straordinarie in cui è
coinvolta la società partecipata,
vanno
valutati tenendo conto della norma
antielusiva del comma 2 dell'art.
87,
secondo cui "I requisiti di cui al
comma 1, lettere c) e d) devono
sussistere ininterrottamente, al
momento del realizzo, almeno
dall'inizio
del terzo periodo d'imposta
anteriore al realizzo stesso".
Nel caso di operazioni straordinarie
il rispetto della ratio antielusiva
della norma sopra riportata non
consente (secondo l'Agenzia delle
Entrate)
di applicare il principio secondo
cui, nel caso in cui la società
partecipata sia costituita da meno
di tre anni, i requisiti vadano
verificati solo per il periodo di
tempo intercorso tra l'atto
costitutivo e
la cessione della partecipazione
(27).
Pertanto le nuove entità legali, che
originano dai soggetti
precedentemente esistenti, ereditano
da questi anche le caratteristiche
rilevanti ai fini della valutazione
dei requisiti di commercialità e
residenza, con la conseguenza che
bisogna tener conto delle
caratteristiche
del dante causa per verificare, su
"proiezione triennale", come prevede
l'art. 87, comma 2, i requisiti
della commercialità e della
residenza in un
Paese non black list.
La questione si pone solo nel caso
di cessione delle partecipazioni
della beneficiaria (Subholding 2) da
parte del socio di essa,
successivamente alla scissione ma
prima del compimento del triennio
richiesto, nel qual caso occorre
verificare il requisito della
commercialità
e della residenza della società
partecipata con riguardo a patrimoni
aziendali che ante operazione
risultavano unificati presso la
società scissa
(Subholding 1), quale unico
soggetto, e post operazione
esistono, invece,
separatamente presso soggetti
diversi (società beneficiarie e
società
scissa).
La questione è, invece, di agevole
soluzione allorquando la scissione
si
sia perfezionata anteriormente al
compimento del suddetto periodo
triennale,
nel qual caso oggetto di verifica è
solo il patrimonio della società di
cui
si vanno a cedere le partecipazioni.
Qualora, dunque, l'operazione di
scissione sia avvenuta nel corso del
triennio (28) anteriore alla
cessione delle partecipazioni,
occorre
verificare i requisiti della
commercialità e della residenza sia
sulla
società beneficiaria, che eredita il
patrimonio e le attività delle
società
preesistenti, sia sulla scissa, ma
solo per i periodi rientranti
nell'anzidetto triennio e
limitatamente alla porzione di
patrimonio della
scissa che è stato trasferito alla
beneficiaria, procedendo ad una
sorta di
consolidato dei loro patrimoni e
delle attività, come se fin
dall'origine
esse fossero state un'unica società.
Assonime osserva che, in tali
ipotesi, il giudizio poggia su una
sorta
di consolidamento dei patrimoni
delle società coinvolte
nell'operazione
straordinaria, con una tecnica che
si discosta da quella adottata per
la
verifica dei requisiti in capo ad
una holding, nel qual caso si
impiega un
criterio "di prevalenza".
Riportando l'esempio fatto da
Assonime nel caso di una fusione
attuata
tra una società A, avente patrimonio
di 100, di cui 51 non commerciale e
49
commerciale, e una società B, con
patrimonio di 50 tutto commerciale,
il
patrimonio della società "AB"
scaturente dall'operazione di
fusione, pari a
150, è, senza dubbio, commerciale,
in quanto è la risultante di un
patrimonio complessivo, che per 99 è
commerciale - pari alla somma di 49
commerciale di A ante fusione e 50
commerciale di B ante fusione - e
solo
per 51 non commerciale.
Dato, però, che la prevalenza della
componente di patrimonio commerciale
deve sussistere anche nei periodi
antecedenti l'operazione di fusione,
se la
parte commerciale del patrimonio
della società A (pari a 49) e il
patrimonio
commerciale della società B (pari a
50) risultavano esistenti fin
dall'inizio di tali periodi, la
società scaturente dall'operazione
potrà
beneficiare immediatamente del
regime di esenzione (29).
Per la particolarità dell'operazione
di scissione (ove il fenomeno
successorio non riguarda l'intero
patrimonio della società che si
scinde, ma
solo la parte trasferita alla
società beneficiaria) è solo questa
ben
identificata frazione di patrimonio
che deve considerarsi ab origine
"unificata" con il patrimonio della
società beneficiaria della
scissione.
Nella sostanza si tratta di un
giudizio retroattivo che, nel caso
della
scissione, assume peculiarità
assolutamente proprie e non del
tutto
condivise, come si espone nel
prosieguo.
4.3. Effetti sui requisiti oggettivi
con riferimento al requisito della
commercialità
In particolare, con riferimento al
requisito della commercialità,
secondo l'Agenzia delle Entrate:
i) in caso di scissione di una
società "non commerciale" (ad
esempio,
una società che possiede un
patrimonio prevalentemente investito
in
immobili) in due società, di cui
l'una "non commerciale" e l'altra
"commerciale", al fine di
qualificare per l'esenzione la
seconda (ovvero
quella "commerciale"), occorrerà
attendere il decorso del periodo
minimo
triennale previsto dal comma 2
dell'art. 87. Il periodo in
questione inizia
a decorrere dalla data
dell'operazione di scissione;
ii) qualora la società scissa sia
prevalentemente "commerciale",
invece, rileva il periodo ante
scissione per il raggiungimento del
triennio
medesimo.
Secondo l'interpretazione
ministeriale:
i) nel caso sub i) è solo dalla data
della scissione che una delle
beneficiarie acquisisce il requisito
della commercialità, poiché
"eredita"
il ramo prevalentemente
"commerciale" della scissa;
ii) in entrambi i casi, la
beneficiaria che "eredita" il ramo
prevalentemente "non commerciale"
non si qualifica mai per l'esenzione
perché - in caso di cessione delle
azioni o quote nella stessa - non
ricorre
il requisito di cui alla lettera d)
del comma 1 dell'art. 87.
Seguendo l'interpretazione
dell'Agenzia vanno, poi, distinte le
seguenti
ipotesi:
i) società beneficiaria
neocostituita, ove occorre
riportarsi alla
situazione patrimoniale in essere
presso la scissa, prima del
compimento
delle operazioni di riorganizzazione
aziendale;
ii) società beneficiaria
preesistente, ove occorre valutare,
ai fini
del calcolo della "prevalenza", non
solo il patrimonio della scissa, ma
anche il patrimonio della
beneficiaria.
Nella circolare n. 36/E del 4 agosto
2004 vengono riportati alcuni
esempi (ivi indicati con i numeri
17, 18 e 19) al fine di chiarire
l'interpretazione fornita
dall'Agenzia.
4.3.1. Scissione con beneficiaria
preesistente
Secondo l'Agenzia, nell'ipotesi di
scissione parziale di una società,
con trasferimento di parte di
patrimonio ad altra società
preesistente alla
scissione, occorre confrontare il
suddetto patrimonio "unificato"
presso la
società beneficiaria a seguito
dell'operazione di scissione, con il
patrimonio originario (ante
scissione) della stessa società
beneficiaria
integrato con la parte di patrimonio
che essa ha ereditato dalla società
scissa: il regime di participation
exemption sarà, pertanto,
applicabile
solo se, a seguito dell'operazione
di scissione, la componente
commerciale
della società beneficiaria
(calcolata su un patrimonio totale
costituito
dalla somma del suo patrimonio
originario e della parte di
patrimonio
ereditato dalla società scissa)
risulti essere stata prevalente
rispetto
alla parte non commerciale, almeno
per la durata del triennio anteriore
alla
cessione delle partecipazioni (da
parte del socio della società
beneficiaria
della scissione).
Si riporta, di seguito, l'esempio n.
19 contenuto nella circolare n.
36/E.
Partecipazione nella società A,
prevalentemente "non commerciale",
con
patrimonio così suddiviso:
- Parte immobiliare 60.000
- Parte commerciale 40.000
Nel 2003 si scinde in due società:
- Società B, neocostituita, in cui
viene conferito il ramo
"commerciale";
- Società C, preesistente (da più di
un triennio) e con patrimonio
esclusivamente "commerciale" di
valore pari a 500.000 in cui viene
conferito
il ramo immobiliare.
La Società C si qualifica per
l'esenzione immediatamente, perché
dall'esame "retroattivo" dei
patrimoni uniti per effetto della
scissione di
una parte del patrimonio di A in C,
si osserva una prevalenza delle
attività
"commerciali" di quest'ultima
rispetto alle attività "non
commerciali"
ereditate per effetto della
scissione.
Le azioni o quote di C che il socio
di A riceve in cambio di queste
ultime sono rappresentative di un
patrimonio che (esaminato nel
periodo di
tempo previsto dal comma 2 dell'art.
87) è sempre prevalentemente
commerciale.
L'esame "retroattivo" della
neocostituita B porta, invece, ad
escludere
l'immediato riconoscimento della
qualifica della commercialità per
quest'ultima, perché originato da un
soggetto prevalentemente "non
commerciale".
4.3.2. Scissione con beneficiaria
neocostituita
L'Agenzia delle Entrate prosegue
nella propria interpretazione
affermando che, nel caso, invece, di
società beneficiaria neocostituita,
"occorre riportarsi alla situazione
patrimoniale in essere presso la
scissa,
prima del compimento delle
operazioni di riorganizzazione
aziendale".
In altre parole l'Agenzia ritiene
che la verifica del requisito della
commercialità deve essere condotta
non solo sul ramo ereditato dalla
società
beneficiaria, ma anche su quello che
rimane in capo alla società scissa.
Da
ciò consegue, secondo l'Agenzia
(anche in base agli esempi riportati
nella
circolare n. 36/E), che:
i) qualora la società beneficiaria
neocostituita erediti il ramo
commerciale di società
"prevalentemente commerciale"
(esempio n. 18), essa
si qualifica immediatamente per
l'esenzione di cui all'art. 87 del
Tuir
(anche nel caso in cui le pervenga
per effetto della scissione una
parte non
prevalente di immobili);
ii) nel caso di società beneficiaria
neocostituita cui sia attribuito,
invece, il ramo "commerciale" di
società "non prevalentemente
commerciale"
(esempio n. 17), questa potrà godere
dell'esenzione di cui all'art. 87
del
Tuir, solo qualora la cessione delle
partecipazioni avvenga dopo un
triennio
dall'attuazione dell'operazione di
scissione, ai sensi del comma 2
dell'art.
87 del Tuir.
4.3.3. L'interpretazione di
Assonime: critiche
all'interpretazione fornita
dall'Agenzia delle Entrate
Con la circolare 6 luglio 2005, n.
38, l'Assonime ha assunto una
posizione che contrasta in parte
l'orientamento espresso dall'Agenzia
delle
Entrate: secondo Assonime
l'impostazione dell'Agenzia, con
riferimento al
caso sub ii) del paragrafo 4.3.2 del
presente lavoro, suscita qualche
perplessità in quanto, non solo essa
non sembra trovare alcun supporto
teorico, ma determina anche una
differenza di trattamento rispetto
all'ipotesi di scissione con società
beneficiaria preesistente.
Le argomentazioni di Assonime si
fondano sul fatto che
nell'operazione
di scissione la società beneficiaria
subentra ab origine nel possesso
separato del ramo d'azienda scisso,
come se tale ramo, fin dall'inizio
della
sua esistenza, fosse stato
direttamente gestito dalla
beneficiaria medesima
(e non, quindi, dalla società
scissa, a nulla rilevando il
restante
patrimonio della scissa medesima) e
tale principio si applica,
ovviamente,
sia per le società beneficiarie
preesistenti che per quelle che
nascono a
seguito dell'operazione di
scissione.
Prosegue Assonime ricordando che la
previsione del comma 2 dell'art. 87
del Tuir è volta ad impedire ai soci
della società partecipante che
detengono partecipazioni in società
aventi natura immobiliare, di
"monetizzare" in regime di
agevolazione, attraverso la cessione
delle
partecipazioni, le plusvalenze
latenti del compendio immobiliare,
destinato
ad essere realizzato solo in sede di
liquidazione della società
partecipata.
Tale effetto, in verità, risulta
scongiurato proprio nel caso di
specie,
nel quale (sottolinea Assonime) la
società neocostituita, beneficiaria
della
scissione, viene ad ereditare
esclusivamente il ramo commerciale
della
società scissa.
In tale ipotesi, è di tutta
evidenza, infatti, che le
partecipazioni che
verranno ad essere detenute dai soci
della società beneficiaria
rappresentano un investimento in un
soggetto di natura esclusivamente
commerciale e, dunque, non c'è
motivo per non accordare alla loro
cessione
l'applicazione del regime di
esenzione di cui all'art. 87 del
Tuir (qualora
risultino ovviamente integrati tutti
gli altri requisiti richiesti da
tale
norma).
4.3.4. Una posizione intermedia
Si accenna, infine, all'opinione di
chi preferisce l'impostazione
intermedia che deriva dalla
combinazione della posizione di
Assonime con
quella espressa dall'Agenzia delle
Entrate, per cui, se pare corretto
aderire con convinzione alla tesi di
Assonime nei casi in cui lo scorporo
non ha trasferito alla beneficiaria
neocostituita (di cui si andranno a
cedere le partecipazioni) alcuno
degli immobili per effetto dei quali
in
capo alla scissa mancava il
requisito di commercialità, maggiore
prudenza
sembrerebbe richiedere, invece, il
caso in cui lo scorporo abbia
trasferito
alla beneficiaria almeno una parte
degli immobili, per effetto dei
quali in
capo alla scissa mancava il
requisito di commercialità, ancorché
in misura
tale da non riprodurre anche in capo
alla scissa il medesimo "problema"
(30).
4.4. Effetti sui requisiti oggettivi
con riferimento al requisito della
residenza
Per quanto concerne la verifica, in
capo alla società beneficiaria della
scissione, del requisito oggettivo
della residenza, dovrebbero valere
anche
a questi fini considerazioni
analoghe a quelle sopra svolte (31).
Al riguardo, infatti, l'Agenzia
delle Entrate non ha aggiunto
esplicite
indicazioni, limitandosi ad
affermare che, per quanto concerne
il requisito
della residenza in un Paese non
black list, il confronto rilevante
per
verificarne l'esistenza andrà
effettuato tra i patrimoni netti
effettivi
delle entità che originano dalle
operazioni straordinarie o che vi
partecipano (32).
Così ad esempio, se la società
scissa e quella beneficiaria
preesistevano all'operazione di
scissione, il requisito della
residenza va
verificato - su proiezione triennale
- in capo alla società beneficiaria
e,
nell'ipotesi in cui il valore del
compendio scisso sia superiore a
quello
del patrimonio della beneficiaria,
anche in capo alla scissa.
Coerentemente nell'ipotesi in cui la
scissione comporti il trasferimento
del patrimonio scisso ad una società
neocostituita residente in un Paese
non
di black list, occorre comunque
verificare - in proiezione triennale
- la
residenza della società scissa (33).
In tal caso si registra uniformità
di interpretazione tra Agenzia delle
Entrate ed Assonime, probabilmente
dovuta al fatto che il requisito
della
residenza fiscale è principalmente
legato a contrastare fenomeni
elusivi "di
flusso" (allocazione di redditi in
Paesi a fiscalità privilegiata),
mentre
quello della commercialità è
viceversa riconducibile a fenomeni
elusivi "di
stock" (trasformazione di
plusvalenze imponibili su patrimoni
immobiliari in
plusvalenze esenti su
partecipazioni), per cui non appare
fuorviante dare
una diversa interpretazione del
vincolo di sussistenza triennale di
entrambi
i requisiti previsto dal comma 2
dell'art. 87 del Tuir (34).
5. Eventuali interferenze della
scissione sulla ripartizione del
costo
fiscalmente riconosciuto delle
partecipazioni "concambiate"
Giova accennare alle interferenze,
sul regime della participation
exemption, derivanti dall'adozione
dei criteri per la ripartizione del
costo
fiscalmente riconosciuto ante
scissione, in capo al soggetto
partecipante
(nel caso di specie la Holding
Omega) relativamente alle
partecipazioni
nella scissa (Subholding 1) e nella
beneficiaria (Subholding 2) (35).
In merito all'individuazione di tali
criteri, in assenza di una
disciplina specifica
nell'ordinamento tributario,
l'Amministrazione
finanziaria, nella circolare n. 98/E
del 17 maggio 2000 (risposta n.
7.2.3)
(in "il fisco" n. 22/2000, pag.
7178), ha affermato che la
ripartizione del
costo originario della
partecipazione nella società scissa
deve avvenire "in
proporzione al valore netto
contabile del patrimonio trasferito
alle
beneficiarie e di quello
eventualmente rimasto nella scissa".
L'interpretazione è stata poi
recentemente confermata con la
circolare
n. 6/E del 13 febbraio 2006 (in "il
fisco" n. 9/2006, fascicolo n. 2,
pag.
1356), con la quale l'Agenzia ha
precisato che la precedente
interpretazione, ancorché
specificamente riferita all'ipotesi
di soci
persone fisiche, "presenta portata
generale, nel senso che mantiene
intatta
la propria validità anche qualora il
socio della società che si scinde
sia
una società di capitali. Anche in
quest'ultima ipotesi, pertanto, le
partecipazioni che detto soggetto si
vedrà attribuire saranno
valorizzate,
ai fini fiscali, in base alla quota
del costo fiscale della
partecipazione
originariamente detenuta
corrispondente al valore del
patrimonio netto
contabile trasferito alla (o alle)
beneficiaria(e)".
In entrambi i documenti (circolari
n. 98/E e n. 6/E) l'Amministrazione
fa salva l'eventuale applicazione
della norma antielusiva generale di
cui
all'art. 37-bis del D.P.R. n.
600/1973.
In particolare nella circolare n.
98/E precisa che "eventuali
operazioni
di scissione, prive di valide
ragioni economiche, volte ad
attribuire ai
soci vantaggi fiscali connessi ad
una ripartizione del costo della
partecipazione solo formalmente
corretta, potranno essere
contrastate,
ricorrendone le condizioni, ai sensi
dell'art. 37-bis del D.P.R. n. 600
del
1973" (36).
Su tale questione l'Assonime, con
circolare n. 39/2000, ha evidenziato
talune criticità dell'impostazione
ministeriale, privilegiando
l'adozione di
un criterio di ripartizione più
oggettivo (37), basato non già sui
valori
contabili dei patrimoni netti ma sui
loro valori economici.
E, successivamente, nella circolare
n. 38/2005, l'Assonime acutamente
rileva che il corretto criterio da
adottare, per la ripartizione sulle
partecipazioni delle società
beneficiarie e della stessa scissa,
verrebbe ad
assumere nel contesto della
participation exemption maggiore
importanza che
non in passato (38).
Si precisa che, sotto il profilo
contabile, l'OIC, con il Documento
n. 4
del 25 gennaio 2007, ha affermato
che, ancorché la dottrina ritenga
che la
ripartizione del costo possa essere
fatta anche in rapporto ai valori
contabili, in luogo dei valori
economici, non vi è dubbio che la
ripartizione corretta sia quella
basata sul valore effettivo del
patrimonio
netto trasferito dalla scissa alla
beneficiaria, perché i valori
contabili
possono non essere proporzionali ai
valori economici (39).
Pertanto, qualora la controllante
(Holding Omega) basi la ripartizione
del costo "contabile" della
partecipazione nella scissa sulla
base del
valore effettivo del patrimonio
netto trasferito, si pone la
questione di
come trattare eventuali
"disallineamenti" tra valori
civilistici e fiscali
(40).
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