È trascorso ormai quasi un decennio da quando, per la felice intuizione
del legislatore dell'epoca, è stata varata la L. n. 449 del 27 dicembre
1997, che, fra l'altro, ha introdotto agevolazioni nel settore delle
ristrutturazioni edilizie, con una serie di obiettivi:
- fornire un sostegno ad un settore nevralgico dell'economia del Paese,
in evidente stato di crisi;
- aiutare le famiglie ad "investire" nel miglioramento delle loro
abitazioni, non solo nella prospettiva dell'elevazione dello standard di
qualità della vita in generale, con la messa a norma di impianti per il
perseguimento di maggiori livelli di sicurezza, ma anche attraverso il
contenimento di taluni consumi energetici, in particolare:
° far emergere dal sommerso le prestazioni lavorative in un settore dove
il nero era (ed è) largamente diffuso in tutto il territorio nazionale;
° far entrare anche nel circuito virtuoso del sistema contabile una
consistente fetta di entrate tributarie, sussumibile soltanto dalle
rilevazioni statistiche.
Com'è noto, le varie leggi di proroga hanno quasi sempre mantenuto
l'aliquota Iva ridotta al 10 per cento per le ristrutturazioni in parola,
salvo a prevedere quella ordinaria del 20 per cento per taluni beni,
cosiddetti significativi, sull'eccedenza, laddove l'importo della fornitura
superasse quello della prestazione fornita, nonché ridotto la detrazione ai
fini Irpef dal 41 per cento al 36 per cento della spesa sostenuta; anche gli
importi massimi di detrazione sono mutati dai 150 milioni di lire per anno,
per unità immobiliare e per soggetto, ai 48 mila euro per unità immobiliare
e così pure il sistema della rateazione che da facoltativo tra i cinque ed i
dieci anni è divenuto obbligatorio nel termine più lungo.
Qualche problema, in ragione dell'atteso nulla osta da parte dell'Unione
europea, è affiorato in occasione della proroga disposta con la legge
Finanziaria 2004 (L. 24 dicembre 2003, n. 350), in cui veniva stabilita la
detrazione al 41 per cento e l'aliquota Iva al 20 per cento; durante la fase
di conversione del decreto-legge "milleproroghe" n. 355 del 24 dicembre 2003
è arrivato il sì dell'Unione europea e, quindi, con la legge di conversione
n. 47 del 27 febbraio 2004 si è ripristinata, con effetto retroattivo per i
pagamenti effettuati e per le fatture emesse dal 1° gennaio 2004 al 31
dicembre 2005, rispettivamente la percentuale del 36 per cento per quanto
riguarda la detrazione Irpef e del 10 per cento per quanto riguarda
l'aliquota Iva.
L'art. 1, comma 121, della L. n. 266 del 23 dicembre 2005 ha prorogato
dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006 le agevolazioni previste per gli
interventi di cui all'art. 2, comma 5, della L. n. 289 del 27 dicembre 2002,
fissando al 41 per cento la percentuale di detrazione Ire, mentre l'aliquota
Iva applicabile è tornata ad essere quella ordinaria per effetto della
mancata proroga e del preventivo necessario assenso dell'Unione europea.
Tuttavia, per effetto del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006, convertito in
L. n. 248 del 4 agosto 2006, con decorrenza 1° ottobre 2006, la percentuale
di detrazione per le spese de quibus viene ridotta nuovamente al 36 per
cento mentre l'aliquota Iva agevolata viene stabilita ancora una volta al 10
per cento.
Questo, dunque, il quadro normativo di riferimento, rispetto al quale va
evidenziato che, per regolarizzare ai fini Iva le prestazioni fatturate con
aliquota ordinaria del 20 per cento nel periodo 1° gennaio-27 febbraio 2004,
l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che rientrava nella facoltà del
"realizzatore dei lavori rettificare l'originaria fatturazione ai sensi
dell'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972", precisando che "la procedura
può essere utilizzata anche nell'ipotesi in cui il committente dei lavori
non rivesta la qualifica di soggetto d'imposta".
La rassegna diacronica della specifica normativa serve da ovvia naturale
premessa all'obiettivo delle presenti note, giacché si è entrati nella
stagione in cui tutti i soggetti obbligati sono già alle prese con gli
adempimenti finalizzati alla presentazione del Modello 730 ovvero di UNICO
2007 e, tra essi, in particolare, sono quelli interessati al recupero della
detrazione spettante per le spese sostenute per le ristrutturazioni
edilizie.
Ovviamente, per la compilazione, tutti i contribuenti si avvalgono, in
primis, delle istruzioni allegate ai modelli sopra indicati per cui,
restando ancorati al tema delle spese per gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio e della relativa detrazione (le cui indicazioni devono
essere riportate ai codici da E25 ad E31 della Sezione III del 730), quelli
che intendono esercitare tale diritto attingeranno ai contenuti delle pagine
30, 31 e 32. In particolare, al terzo capoverso della pagina 31 è detto
testualmente:
"La detrazione d'imposta è pari:
- al 36 per cento per le spese sostenute dal 2000 al 2005 e per le spese
sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° ottobre 2006 e a quelle
emesse in data antecedente al 1° gennaio 2006;
- al 41 per cento per le spese sostenute negli anni 1998 e 1999 e per le
spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30
settembre 2006".
Il contribuente, ancora, ha un ulteriore sussidio nello specifico
argomento, avendo a sua disposizione, tra le utili e pratiche guide edite
dall'Agenzia delle Entrate, quella pubblicata qualche giorno fa su "Le
agevolazioni Irpef per le ristrutturazioni edilizie" (in "il fisco" n.
18/2007, fascicolo n. 2, pag. 2509). Alla pagina 2, ultimo capoverso, è
scritto:
"Si precisa che la detrazione dell'Irpef delle spese sostenute, dal 1°
gennaio 2006 al 30 settembre 2006, per gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio è pari al 41 per cento e l'aliquota Iva è del 20 per
cento. Per quanto riguarda, invece, le spese sostenute dal 1° ottobre 2006
al 31 dicembre 2007 (termine ulteriormente prorogato dalla legge Finanziaria
2007) la detrazione dell'Irpef è del 36 per cento e l'aliquota Iva agevolata
è del 10 per cento".
Tali affermazioni, a prima vista piuttosto sommarie per quanto attiene
all'applicazione dell'aliquota Iva, vengono così chiosate nel successivo
capoverso (primo di pag. 3):
"Le disposizioni (riguardanti, rispettivamente, la riduzione della
misura dell'aliquota Iva al 10 per cento e l'abbattimento della misura della
detrazione dell'Irpef al 36 per cento) sono strettamente correlate, nel
senso che, in relazione alla stessa spesa, le percentuali dell'aliquota Iva
e della detrazione Irpef sono applicate, rispettivamente nella misura
predetta per ciascuna. In particolare, la detrazione dall'Irpef nella misura
del 41 per cento può essere fruita solo ed esclusivamente in corrispondenza
di lavori fatturati con l'aliquota del 20 per cento. Coerentemente, per i
lavori fatturati con l'aliquota del 10 per cento dovrà essere applicata la
detrazione dall'Irpef nella misura del 36 per cento".
Rileggendo le istruzioni concernenti la percentuale di detrazione Irpef
del 36 per cento per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse
dal 1° ottobre 2006 e a quelle emesse in data antecedente al 1° gennaio
2006, va osservato che, mentre non ci sono dubbi circa l'applicabilità del
principio di cassa ai fini Irpef, esse, invece, non sono conformi, nella
seconda ipotesi, al dettato legislativo né alle precedenti pronunce della
stessa Agenzia.
Circa il criterio di cassa, giova evocare la circolare n. 57/E del 24
febbraio 1998 che, al paragrafo 3, riporta testualmente: "... le spese
sostenute...danno diritto ad una detrazione del 41 per cento dall'Irpef
dovuta … Ai fini della imputazione delle spese di cui trattasi la
disposizione in commento fa riferimento alle spese sostenute e, quindi, al
criterio di cassa, nel senso che occorre avere riguardo al loro effettivo
pagamento. Il momento del pagamento può anche cadere in un periodo d'imposta
diverso, antecedente o successivo, a quello in cui sono completati i lavori
o è emessa la fattura".
Serve, dunque, esaminare perché non si può convenire sulla detrazione
del 36 per cento delle spese sostenute nel 2006 per le fatture emesse prima
del 1° gennaio 2006.
A tal uopo, si rammenta che, "ai fini Iva, l'effettuazione delle
prestazioni di servizi si realizza, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del
D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni, al momento del pagamento del
corrispettivo"; ed il successivo comma 4 prevede che: "Se anteriormente al
verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente
da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il
corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente
all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del
pagamento…". Il comma 5 dispone, quindi, circa l'esigibilità dell'imposta.
In concreto, la norma Iva significa che, se nel 2005 le operazioni sono
state fatturate, esse hanno scontato l'aliquota vigente alla data di
emissione, in quell'anno, dunque, del 10 per cento: ancora, l'avere il
prestatore emesso la fattura vuol dire che, per il disposto del citato comma
5 dell'art. 6, egli ha dovuto tener conto dell'Iva relativa a quelle fatture
nelle liquidazioni periodiche, ha dovuto, cioè, considerarla tra l'Iva a
debito, come se l'avesse incassata ancorché ciò non sia materialmente
avvenuto. Così operando l'impresa avrebbe chiuso il rapporto con l'Erario
per quanto concerne l'Iva.
Se, successivamente, la fattura è stata pagata dal committente con
relativo bonifico nel 2007, in data anteriore al 1° ottobre, la spesa è
sostenuta nel periodo durante il quale la norma vigente prevedeva la
detrazione dall'Irpef del 41 per cento delle spese sostenute per gli
interventi di recupero ed è in tale misura che compete il diritto della
detrazione.
Appare arbitrario, perciò, stabilire un legame indissolubile tra le due
agevolazioni che nessuna norma autorizza, anche per gli effetti applicativi
con ricadute decisamente differenti.
D'altronde, il principio testé affermato è ribadito pure nella circolare
n. 247/E del 29 dicembre 1999 (in allegato a "il fisco" n. 1/2000, pag.
371), emanata a seguito dell'approvazione della legge Finanziaria 2000 (L.
23 dicembre 1999, n. 488), che dispose la riduzione della detrazione dal 41
per cento al 36 per cento nonché dell'aliquota Iva dal 20 per cento al 10
per cento: al paragrafo 1, quinto capoverso, è detto: "Così tutti i
pagamenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2000, sia in acconto che a
saldo di fatture emesse nel 1999, vanno considerati ai fini della detrazione
dall'imposta relativa ai redditi del 2000 e fruiscono dell'aliquota di
detrazione del 36 per cento".
Non si può pensare che ci sia stato qualche "vuoto" legislativo, né può
essere addossato al cittadino un onere non previsto secondo il noto
brocardo, ubi voluit, dixit ... Del resto, se si fosse voluto definire la
disposizione secondo la non condivisibile strana interpretazione
dell'Agenzia, il legislatore avrebbe ben potuto disporre, seppure in
violazione alle norme sullo Statuto dei diritti del contribuente (L. 27
luglio 2000, n. 212), nonostante i divieti sovente inosservati.
Va soggiunto che le osservazioni dianzi esposte erano già emerse, a suo
tempo, in qualche commento della stampa specializzata, che aveva ritenuto
fosse utile conoscere il parere dell'Agenzia; esso è ora arrivato, ma appare
singolare il silenzio calato su tale questione per cui verrebbe da pensare
che ciò sia dovuto alla circostanza che la ricaduta avviene a scapito di una
categoria di contribuenti, i cittadini normali, per la cui difesa nessuna
associazione ritiene sia il caso di intervenire per ristabilire
l'applicazione corretta della norma.
A margine una piccola riflessione con l'occhio rivolto alla lotta
all'evasione fiscale.
Va dato atto che la normativa di favore in questione, che ha conosciuto
parecchie proroghe, ha avuto un grande successo testimoniato da milioni di
comunicazioni ricevute dall'Amministrazione finanziaria: tale fortunata
esperienza, va detto per inciso, offre lo spunto per svolgere una seria
riflessione sul tanto discusso contrasto degli interessi.
Non si ha difficoltà a convenire con quanti frenano sull'introduzione di
un sistema di maggiori possibilità di detrazione integrale di talune spese,
perché, a parità di importi, incassati e detratti, il risultato sotto il
profilo delle entrate fiscali sarebbe a somma zero, salvo l'importo
derivante dall'eventuale scarto delle aliquote applicabili agli scaglioni di
appartenenza dei soggetti in relazione.
Tuttavia, senza arrivare alla detrazione integrale, sarebbe sufficiente
assicurare all'acquirente o meglio ancora al beneficiario della prestazione
una parziale detrazione, che per essere veramente appetibile, non solo per
gli effetti economici ma anche per superare certe sudditanze psicologiche,
potrebbe attestarsi intorno al 40-50 per cento della spesa, Iva compresa,
riconoscendo, in caso di incapienza, anche il rimborso. Per raggiungere un
traguardo così avvertito dai cittadini onesti, si dovrebbero studiare nuovi
scaglioni e si potrebbero modulare anche percentuali di detrazione
differenziate per settori di interesse, fermo restando che, mai, la
detrazione potrebbe essere maggiore dell'importo dovuto dal percettore
secondo la sua aliquota marginale.
Perché non ragionare intorno a tali meccanismi che darebbero più
efficienza al sistema tributario e più fiducia da parte dei cittadini verso
il ceto politico ed il gruppo dirigente di questo magnifico travagliato
Paese?