L'agevolazione fiscale per le ristrutturazioni  edilizie  travolge  principi ermeneutici consolidati

di Giulia Miduri e Girolamo Miduri
(in "il fisco" n. 19 del 14 maggio 2007, pag. 1-2789)
    È trascorso ormai quasi un decennio da quando, per la felice  intuizione
del legislatore dell'epoca, è stata varata la L.  n.  449  del  27  dicembre
1997, che,  fra  l'altro,  ha  introdotto  agevolazioni  nel  settore  delle
ristrutturazioni edilizie, con una serie di obiettivi:

    - fornire un sostegno ad un settore nevralgico dell'economia del  Paese,
in evidente stato di crisi;
    - aiutare le  famiglie  ad  "investire"  nel  miglioramento  delle  loro
abitazioni, non solo nella prospettiva  dell'elevazione  dello  standard  di
qualità della vita in generale, con la messa a  norma  di  impianti  per  il
perseguimento di maggiori livelli  di  sicurezza,  ma  anche  attraverso  il
contenimento di taluni consumi energetici, in particolare:

    ° far emergere dal sommerso le prestazioni lavorative in un settore dove
il nero era (ed è) largamente diffuso in tutto il territorio nazionale;
    ° far entrare anche nel circuito  virtuoso  del  sistema  contabile  una
consistente  fetta  di  entrate  tributarie,  sussumibile   soltanto   dalle
rilevazioni statistiche.

    Com'è noto, le varie leggi  di  proroga  hanno  quasi  sempre  mantenuto
l'aliquota Iva ridotta al 10 per cento per le  ristrutturazioni  in  parola,
salvo a prevedere quella  ordinaria  del  20  per  cento  per  taluni  beni,
cosiddetti significativi, sull'eccedenza, laddove l'importo della  fornitura
superasse quello della prestazione fornita, nonché ridotto la detrazione  ai
fini Irpef dal 41 per cento al 36 per cento della spesa sostenuta; anche gli
importi massimi di detrazione sono mutati dai 150 milioni di lire per  anno,
per unità immobiliare e per soggetto, ai 48 mila euro per unità  immobiliare
e così pure il sistema della rateazione che da facoltativo tra i cinque ed i
dieci anni è divenuto obbligatorio nel termine più lungo.
    Qualche problema, in ragione dell'atteso nulla osta da parte dell'Unione
europea, è affiorato in  occasione  della  proroga  disposta  con  la  legge
Finanziaria 2004 (L. 24 dicembre 2003, n. 350), in cui veniva  stabilita  la
detrazione al 41 per cento e l'aliquota Iva al 20 per cento; durante la fase
di conversione del decreto-legge "milleproroghe" n. 355 del 24 dicembre 2003
è arrivato il sì dell'Unione europea e, quindi, con la legge di  conversione
n. 47 del 27 febbraio 2004 si è ripristinata, con effetto retroattivo per  i
pagamenti effettuati e per le fatture emesse  dal  1°  gennaio  2004  al  31
dicembre 2005, rispettivamente la percentuale del 36 per  cento  per  quanto
riguarda la detrazione  Irpef  e  del  10  per  cento  per  quanto  riguarda
l'aliquota Iva.
    L'art. 1, comma 121, della L. n. 266 del 23 dicembre 2005  ha  prorogato
dal 1° gennaio  al  31  dicembre  2006  le  agevolazioni  previste  per  gli
interventi di cui all'art. 2, comma 5, della L. n. 289 del 27 dicembre 2002,
fissando al 41 per cento la percentuale di detrazione Ire, mentre l'aliquota
Iva applicabile è tornata ad  essere  quella  ordinaria  per  effetto  della
mancata proroga e del preventivo necessario assenso dell'Unione europea.
    Tuttavia, per effetto del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006,  convertito  in
L. n. 248 del 4 agosto 2006, con decorrenza 1° ottobre 2006, la  percentuale
di detrazione per le spese de quibus viene  ridotta  nuovamente  al  36  per
cento mentre l'aliquota Iva agevolata viene stabilita ancora una volta al 10
per cento.
    Questo, dunque, il quadro normativo di riferimento, rispetto al quale va
evidenziato che, per regolarizzare ai fini Iva le prestazioni fatturate  con
aliquota ordinaria del 20 per cento nel periodo 1° gennaio-27 febbraio 2004,
l'Agenzia  delle  Entrate  ha  chiarito  che  rientrava  nella  facoltà  del
"realizzatore dei lavori  rettificare  l'originaria  fatturazione  ai  sensi
dell'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972", precisando che "la procedura
può essere utilizzata anche nell'ipotesi in cui il  committente  dei  lavori
non rivesta la qualifica di soggetto d'imposta".
    La rassegna diacronica della specifica normativa serve da ovvia naturale
premessa all'obiettivo delle presenti  note,  giacché  si  è  entrati  nella
stagione in cui tutti i soggetti obbligati  sono  già  alle  prese  con  gli
adempimenti finalizzati alla presentazione del Modello 730 ovvero  di  UNICO
2007 e, tra essi, in particolare, sono quelli interessati al recupero  della
detrazione  spettante  per  le  spese  sostenute  per  le   ristrutturazioni
edilizie.
    Ovviamente, per la compilazione, tutti i contribuenti si  avvalgono,  in
primis, delle  istruzioni  allegate  ai  modelli  sopra  indicati  per  cui,
restando ancorati al tema delle spese per gli  interventi  di  recupero  del
patrimonio edilizio e della relativa detrazione (le cui  indicazioni  devono
essere riportate ai codici da E25 ad E31 della Sezione III del 730),  quelli
che intendono esercitare tale diritto attingeranno ai contenuti delle pagine
30, 31 e 32. In particolare, al terzo capoverso  della  pagina  31  è  detto
testualmente:

    "La detrazione d'imposta è pari:

    - al 36 per cento per le spese sostenute dal 2000 al 2005 e per le spese
sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° ottobre 2006 e a  quelle
emesse in data antecedente al 1° gennaio 2006;
    - al 41 per cento per le spese sostenute negli anni 1998 e 1999 e per le
spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse  dal  1°  gennaio  al  30
settembre 2006".

    Il contribuente,  ancora,  ha  un  ulteriore  sussidio  nello  specifico
argomento, avendo a sua disposizione, tra le utili e  pratiche  guide  edite
dall'Agenzia delle Entrate, quella  pubblicata  qualche  giorno  fa  su  "Le
agevolazioni Irpef per le  ristrutturazioni  edilizie"  (in  "il  fisco"  n.
18/2007, fascicolo n. 2, pag. 2509). Alla  pagina  2,  ultimo  capoverso,  è
scritto:

    "Si precisa che la detrazione dell'Irpef delle spese sostenute,  dal  1°
gennaio 2006 al 30 settembre  2006,  per  gli  interventi  di  recupero  del
patrimonio edilizio è pari al 41 per cento e l'aliquota Iva  è  del  20  per
cento. Per quanto riguarda, invece, le spese sostenute dal 1°  ottobre  2006
al 31 dicembre 2007 (termine ulteriormente prorogato dalla legge Finanziaria
2007) la detrazione dell'Irpef è del 36 per cento e l'aliquota Iva agevolata
è del 10 per cento".

    Tali affermazioni, a prima vista piuttosto sommarie per  quanto  attiene
all'applicazione dell'aliquota Iva, vengono  così  chiosate  nel  successivo
capoverso (primo di pag. 3):

    "Le  disposizioni  (riguardanti,  rispettivamente,  la  riduzione  della
misura dell'aliquota Iva al 10 per cento e l'abbattimento della misura della
detrazione dell'Irpef al 36 per  cento)  sono  strettamente  correlate,  nel
senso che, in relazione alla stessa spesa, le percentuali dell'aliquota  Iva
e della  detrazione  Irpef  sono  applicate,  rispettivamente  nella  misura
predetta per ciascuna. In particolare, la detrazione dall'Irpef nella misura
del 41 per cento può essere fruita solo ed esclusivamente in  corrispondenza
di lavori fatturati con l'aliquota del 20 per cento.  Coerentemente,  per  i
lavori fatturati con l'aliquota del 10 per cento dovrà essere  applicata  la
detrazione dall'Irpef nella misura del 36 per cento".

    Rileggendo le istruzioni concernenti la percentuale di detrazione  Irpef
del 36 per cento per le spese sostenute nel 2006 relative a  fatture  emesse
dal 1° ottobre 2006 e a quelle emesse in  data  antecedente  al  1°  gennaio
2006, va osservato che, mentre non ci sono dubbi circa  l'applicabilità  del
principio di cassa ai fini Irpef, esse, invece,  non  sono  conformi,  nella
seconda ipotesi, al dettato legislativo né alle  precedenti  pronunce  della
stessa Agenzia.
    Circa il criterio di cassa, giova evocare la circolare n.  57/E  del  24
febbraio 1998 che, al paragrafo  3,  riporta  testualmente:  "...  le  spese
sostenute...danno diritto ad una detrazione  del  41  per  cento  dall'Irpef
dovuta  …  Ai  fini  della  imputazione  delle  spese  di  cui  trattasi  la
disposizione in commento fa riferimento alle spese sostenute e,  quindi,  al
criterio di cassa, nel senso che occorre avere riguardo  al  loro  effettivo
pagamento. Il momento del pagamento può anche cadere in un periodo d'imposta
diverso, antecedente o successivo, a quello in cui sono completati i  lavori
o è emessa la fattura".
    Serve, dunque, esaminare perché non si può  convenire  sulla  detrazione
del 36 per cento delle spese sostenute nel 2006 per le fatture emesse  prima
del 1° gennaio 2006.
    A tal uopo,  si  rammenta  che,  "ai  fini  Iva,  l'effettuazione  delle
prestazioni di servizi si realizza, ai  sensi  dell'art.  6,  comma  3,  del
D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni, al momento del pagamento  del
corrispettivo"; ed il successivo comma 4 prevede che: "Se  anteriormente  al
verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi  o  indipendentemente
da  essi  sia  emessa  fattura,  o  sia  pagato  in  tutto  o  in  parte  il
corrispettivo,   l'operazione   si   considera   effettuata,   limitatamente
all'importo fatturato o pagato, alla data  della  fattura  o  a  quella  del
pagamento…". Il comma 5 dispone, quindi, circa l'esigibilità dell'imposta.
    In concreto, la norma Iva significa che, se nel 2005 le operazioni  sono
state fatturate,  esse  hanno  scontato  l'aliquota  vigente  alla  data  di
emissione, in quell'anno, dunque, del  10  per  cento:  ancora,  l'avere  il
prestatore emesso la fattura vuol dire che, per il disposto del citato comma
5 dell'art. 6, egli ha dovuto tener conto dell'Iva relativa a quelle fatture
nelle liquidazioni periodiche, ha dovuto, cioè,  considerarla  tra  l'Iva  a
debito, come se  l'avesse  incassata  ancorché  ciò  non  sia  materialmente
avvenuto. Così operando l'impresa avrebbe chiuso il  rapporto  con  l'Erario
per quanto concerne l'Iva.
    Se, successivamente, la fattura  è  stata  pagata  dal  committente  con
relativo bonifico nel 2007, in data anteriore al  1°  ottobre,  la  spesa  è
sostenuta nel periodo  durante  il  quale  la  norma  vigente  prevedeva  la
detrazione dall'Irpef del  41  per  cento  delle  spese  sostenute  per  gli
interventi di recupero ed è in tale misura  che  compete  il  diritto  della
detrazione.
    Appare arbitrario, perciò, stabilire un legame indissolubile tra le  due
agevolazioni che nessuna norma autorizza, anche per gli effetti  applicativi
con ricadute decisamente differenti.
    D'altronde, il principio testé affermato è ribadito pure nella circolare
n. 247/E del 29 dicembre 1999 (in allegato a  "il  fisco"  n.  1/2000,  pag.
371), emanata a seguito dell'approvazione della legge Finanziaria  2000  (L.
23 dicembre 1999, n. 488), che dispose la riduzione della detrazione dal  41
per cento al 36 per cento nonché dell'aliquota Iva dal 20 per  cento  al  10
per cento: al  paragrafo  1,  quinto  capoverso,  è  detto:  "Così  tutti  i
pagamenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2000, sia in acconto  che  a
saldo di fatture emesse nel 1999, vanno considerati ai fini della detrazione
dall'imposta relativa ai redditi  del  2000  e  fruiscono  dell'aliquota  di
detrazione del 36 per cento".
    Non si può pensare che ci sia stato qualche "vuoto" legislativo, né  può
essere addossato  al  cittadino  un  onere  non  previsto  secondo  il  noto
brocardo, ubi voluit, dixit ... Del resto, se si fosse  voluto  definire  la
disposizione   secondo   la   non   condivisibile   strana   interpretazione
dell'Agenzia,  il  legislatore  avrebbe  ben  potuto  disporre,  seppure  in
violazione alle norme sullo Statuto dei  diritti  del  contribuente  (L.  27
luglio 2000, n. 212), nonostante i divieti sovente inosservati.
    Va soggiunto che le osservazioni dianzi esposte erano già emerse, a  suo
tempo, in qualche commento della stampa specializzata,  che  aveva  ritenuto
fosse utile conoscere il parere dell'Agenzia; esso è ora arrivato, ma appare
singolare il silenzio calato su tale questione per cui verrebbe  da  pensare
che ciò sia dovuto alla circostanza che la ricaduta avviene a scapito di una
categoria di contribuenti, i cittadini normali, per la  cui  difesa  nessuna
associazione  ritiene  sia  il   caso   di   intervenire   per   ristabilire
l'applicazione corretta della norma.
    A margine una  piccola  riflessione  con  l'occhio  rivolto  alla  lotta
all'evasione fiscale.
    Va dato atto che la normativa di favore in questione, che ha  conosciuto
parecchie proroghe, ha avuto un grande successo testimoniato da  milioni  di
comunicazioni  ricevute  dall'Amministrazione  finanziaria:  tale  fortunata
esperienza, va detto per inciso, offre lo  spunto  per  svolgere  una  seria
riflessione sul tanto discusso contrasto degli interessi.
    Non si ha difficoltà a convenire con quanti frenano sull'introduzione di
un sistema di maggiori possibilità di detrazione integrale di talune  spese,
perché, a parità di importi, incassati e detratti,  il  risultato  sotto  il
profilo  delle  entrate  fiscali  sarebbe  a  somma  zero,  salvo  l'importo
derivante dall'eventuale scarto delle aliquote applicabili agli scaglioni di
appartenenza dei soggetti in relazione.
    Tuttavia, senza arrivare alla detrazione integrale, sarebbe  sufficiente
assicurare all'acquirente o meglio ancora al beneficiario della  prestazione
una parziale detrazione, che per essere veramente appetibile, non  solo  per
gli effetti economici ma anche per superare certe  sudditanze  psicologiche,
potrebbe attestarsi intorno al 40-50 per cento della  spesa,  Iva  compresa,
riconoscendo, in caso di incapienza, anche il rimborso. Per  raggiungere  un
traguardo così avvertito dai cittadini onesti, si dovrebbero studiare  nuovi
scaglioni  e  si  potrebbero  modulare  anche  percentuali   di   detrazione
differenziate  per  settori  di  interesse,  fermo  restando  che,  mai,  la
detrazione potrebbe  essere  maggiore  dell'importo  dovuto  dal  percettore
secondo la sua aliquota marginale.
    Perché non  ragionare  intorno  a  tali  meccanismi  che  darebbero  più
efficienza al sistema tributario e più fiducia da parte dei cittadini  verso
il ceto politico ed il gruppo  dirigente  di  questo  magnifico  travagliato
Paese?