Contratti
di leasing immobiliare: L'effetto del disegno di legge
correttivo
in tema di terreni
di Giorgio Gavelli e Matteo Rossi
(in "il fisco" n. 25 del 25 giugno 2007) |
1. Premessa
All'atto della redazione delle
presenti note, il disegno di legge
AS1485, di correzione delle
disposizioni inerenti allo scorporo
delle aree
relative ai fabbricati strumentali,
è stato approvato dalla Commissione
Finanze del Senato ed è passato
all'esame dell'Aula. Il tutto con
disappunto
dei contribuenti che, alle prese con
una norma alquanto penalizzante,
puntavano a redigere bilanci e
dichiarazioni dei redditi potendo
applicare
una versione "alleggerita" della
medesima.
In particolare, ciò che è atteso da
imprese e professionisti riguarda la
modifica della disposizione che
attualmente prevede che per ciascun
fabbricato il residuo valore
ammortizzabile sia pari alla quota
di costo
riferibile allo stesso al netto
delle quote di ammortamento dedotte
nei
periodi di imposta precedenti,
calcolate sul costo complessivo.
L'applicazione di tale norma, estesa
ai contratti di leasing dalla
circolare n. 1/E del 19 gennaio 2007
(in "il fisco" n. 4/2007, fascicolo
n.
2, pag. 535), comporta forti
limitazioni alla deducibilità dei
residui costi
inerenti ai fabbricati strumentali o
addirittura l'impossibilità di
dedurre
alcun costo.
Ulteriori, come illustrato di
seguito, sono peraltro le incertezze
legate alla corretta applicazione
della normativa fiscale in tema di
scorporo delle aree con specifico
riferimento ai contratti di leasing
immobiliare.
2. Attuale normativa e
interpretazioni ministeriali
L'art. 36, commi 7, 7-bis e 8 del
D.L. 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla
L. 4 agosto 2006, n. 248, così come
risultante dagli ulteriori
interventi operati dal D.L. 3
ottobre 2006, n.
262, convertito con modificazioni
dalla L. 24 novembre 2006, n. 286,
ha
introdotto nel nostro ordinamento
l'indeducibilità delle quote di
ammortamento e dei canoni di
locazione finanziaria relativi ai
fabbricati
strumentali per la componente
riferibile alle aree occupate dai
fabbricati
medesimi.
Le disposizioni introdotte possono
essere sinteticamente indicate come
segue:
- ai fini del calcolo delle quote di
ammortamento deducibili, il costo
dei fabbricati strumentali deve
essere assunto al netto di quello
delle aree
occupate dalla costruzione e di
quelle che ne costituiscono
pertinenza;
- la quantificazione della
componente "terreno" avviene secondo
il
maggior valore tra quello esposto in
bilancio nell'anno di acquisto e
quello
corrispondente al 30 per cento per i
fabbricati industriali e al 20 per
cento per gli altri fabbricati;
- la decorrenza delle disposizioni è
dal periodo di imposta in corso
alla data di entrata in vigore del
D.L. n. 223/2006, vale a dire dal
2006
per le imprese con esercizio
coincidente con l'anno solare, e ciò
anche con
riferimento ai fabbricati acquistati
o realizzati nel corso di periodi di
imposta precedenti;
- il residuo valore ammortizzabile
di ciascun fabbricato è pari alla
quota di costo riferibile allo
stesso al netto delle quote di
ammortamento
dedotte nei periodi di imposta
precedenti calcolate sul costo
complessivo;
- con riferimento ai contratti di
locazione finanziaria, lo scorporo
viene operato nei confronti delle
quote capitale dei canoni.
Alcuni "vuoti legislativi", in
particolare per i leasing
immobiliari,
sono stati riempiti dall'Agenzia
delle Entrate con la circolare n.
1/E del
2007, che ha esteso a questi ultimi
la disciplina sulla determinazione
dei
residui costi deducibili, secondo il
principio che i costi dedotti nei
precedenti esercizi, nella
fattispecie i canoni di locazione,
siano imputati
per intero al fabbricato.
Conseguenza è che, anche per i
leasing, i residui
costi deducibili si trovano ad
essere di ammontare ben inferiore
rispetto a
quello che deriverebbe dal semplice
rapporto fra "quota fabbricato" e
costo
dell'immobile.
3. Ipotesi di modifica
Come già anticipato, il disegno di
legge all'esame dell'Aula
parlamentare dovrebbe intervenire
sulla disposizione che prevede, per
ogni
fabbricato, che il residuo costo
ammortizzabile sia calcolato
sottraendo al
costo (al netto dello scorporo della
quota "terreno") le quote di
ammortamento dedotte nei periodi
d'imposta precedenti, precludendo in
molti
casi, o limitando fortemente, la
possibilità di dedurre le residue
quote.
Il disegno di legge, infatti,
dispone che anche il fondo
ammortamento
sia soggetto allo scorporo, secondo
le medesime modalità previste per il
fabbricato; ciò determinerebbe la
possibilità per le imprese di
dedurre le
residue quote di ammortamento con il
solo limite legato alla percentuale
di
scorporo imputabile al terreno.
Le modifiche interverrebbero anche
sui contratti di locazione
finanziaria, soggetti a tale
falcidia non per disposizione di
legge ma per
interpretazione fornita dall'Agenzia
delle Entrate con la citata
circolare
n. 1/E del 2007. L'approvazione del
disegno di legge sgombrerebbe
peraltro
il campo da alcune indicazioni
fornite dalla circolare stessa che
se, da un
lato, ha espresso interpretazioni
condivisibili sulla estensione ai
leasing
delle disposizioni sulla
determinazione del residuo costo
deducibile,
dall'altro, ha fornito indicazioni
discutibili sulle specifiche
modalità
tecniche di applicazione della
norma.
4. Conseguenze derivanti
dall'approvazione del disegno di
legge modificativo
sui contratti di leas-ing
immobiliare in corso
4.1. Situazione ante modifiche
Il paragrafo 7.5 della circolare n.
1/E del 2007 evidenzia il caso di
fabbricati acquistati anteriormente
al periodo d'imposta in corso al 4
luglio 2006, precisando che "il
valore residuo sarà deducibile fino
ad
esaurimento, a partire dal periodo
d'imposta in corso alla predetta
data".
Il tutto è esemplificato dalla
Tabella dell'esempio 3 del
documento:
TABELLA 1
Dalla tabella è evidente come la
deduzione delle residue quote di
ammortamento avvenga "fino ad
esaurimento", nel senso che il piano
dall'esercizio 2006 prosegue con la
deduzione di quote secondo la
medesima
aliquota di ammortamento applicata
fino all'esercizio 2005, ma
sull'importo
di 70, cioè al netto della
componente "terreno".
La circolare stessa, al paragrafo
7.6, formula un esempio analogo a
quello appena esposto ma con
riferimento a un immobile condotto
in locazione
finanziaria, in forza di un
contratto già in essere alla data di
entrata in
vigore della norma. Si tratta di un
fabbricato industriale del costo
(per il
concedente) di euro 100.000,
comprensivo di valore di riscatto
pari ad euro
2.500, concesso in leasing per la
durata di 10 anni.
Il criterio di determinazione dei
residui canoni deducibili prevede
che
alla quota di costo riferibile al
fabbricato (70.000) sia sottratta
quella
relativa al prezzo di riscatto
(1.750) e che su tale differenza
(68.250) si
scomputino le quote capitale dei
canoni dedotti nei precedenti
esercizi
(58.500). Il risultato finale, pari
a 9.750, costituisce la quota parte
dei
residui canoni deducibili, a partire
dal 2006, tenendo unicamente conto
della residua durata del contratto.
Tale criterio è esposto nella
tabella
che segue, del tutto identica alla
Tabella dell'esempio 6 riportata
nella
circolare n. 1/E.
TABELLA 2
Quanto riportato nella circolare e
nelle relative tabelle evidenzia
omogenee modalità di determinazione
dei residui costi deducibili ma
diverse
metodologie di ripartizione di
questi ultimi. Infatti:
- nel caso di immobile "in
proprietà" si prevede una
deducibilità
"fino ad esaurimento", cioè con
deduzione dell'intera quota di
ammortamento
riferibile al fabbricato e avendo
come unico ulteriore vincolo
l'ammontare
del residuo costo deducibile;
- nel caso di immobile condotto in
leasing, oltre all'indeducibilità
delle quote capitale riferibili al
terreno e allo scomputo dei canoni
già
dedotti, i residui canoni deducibili
vengono fiscalmente "spalmati" in
quote
uguali sulla base della residua
durata del contratto, con la
conseguenza che
la deduzione dei canoni è
distribuita, per importi inferiori,
su un arco
temporale più esteso.
A parere di chi scrive,
un'interpretazione più in armonia
con il
trattamento degli ammortamenti dei
fabbricati in proprietà dovrebbe
comportare, anche con riferimento al
leasing, la deduzione dei canoni
"fino
ad esaurimento", tenendo cioè conto
unicamente del vincolo di
indeducibilità
delle quote capitale nonché
dell'ammontare dei residui canoni
deducibili;
diversamente, si determinerebbe
un'anticipata tassazione di costi,
che
dovrebbero invece risultare
indeducibili solo in periodi
successivi.
L'interpretazione data
dall'Amministrazione finanziaria non
trova peraltro
alcun riscontro nel dettato
normativo, e pare contraddire ciò
che, in varie
occasioni, l'Agenzia stessa ha
affermato con riguardo al principio
di
equivalenza fra l'acquisto in
proprietà e la conduzione in leasing
finanziario, pur in assenza di norme
specifiche, con le risoluzioni n.
19/E
del 23 febbraio 2004 (in "il fisco"
n. 10/2004, fascicolo n. 2, pag.
1511)
(1), n. 69/E del 10 maggio 2004 (in
"il fisco" n. 21/2004, fascicolo n.
2,
pag. 3241) (2) e n. 27/E del 25
febbraio 2005 (in "il fisco" n.
12/2005,
fascicolo n. 2, pag. 1872) (3).
Le disposizioni ex commi 7, 7-bis e
8 dell'art. 36 del D.L. n. 223/2006,
prevedono infatti la mera
indeducibilità dei costi per la
parte riferibile
al terreno e l'applicazione di tali
regole anche ai beni già posseduti
nell'esercizio di entrata in vigore,
con l'imputazione integrale dei
costi
precedentemente dedotti al
fabbricato.
Va inoltre sottolineato come nemmeno
le disposizioni dell'art. 102,
comma 7, del Tuir (approvato con
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)
giustifichino tale interpretazione,
posto che si limitano soltanto a
stabilire la durata minima dei
contratti di locazione finanziaria
affinché i
canoni possano essere dedotti (4).
L'impostazione qui espressa è
riportata nella tabella che segue,
riferita allo stesso esempio
menzionato nella Tabella
dell'esempio 6 della
circolare 1/E del 2007.
TABELLA 3
Dal prospetto si evincono modalità
di deduzione dei canoni
profondamente
differenti rispetto a quelle
esemplificate nella Tabella
dell'esempio 6
della circolare in commento; la
soluzione proposta, infatti,
comporta
inizialmente una maggior deduzione
dei canoni (rispettivamente 6.825 e
4.675
nel 2006 e 2007 contro 2.437,50 per
esercizio), salvo poi esaurirsi ben
prima della scadenza del contratto
(nessuna deduzione dal 2008).
Questa, a
parere di chi scrive, rappresenta la
corretta soluzione operativa per le
imprese in quanto omogenea ed
equivalente all'ipotesi di bene in
proprietà.
4.2. Situazione post modifiche
Le auspicate modifiche presenti nel
disegno di legge all'esame dell'Aula
perlamentare comporterebbero un
doppio beneficio per le imprese ed
in
generale per tutti gli operatori:
- il primo, di natura
"quantitativa", legato alle minori
imposte che
risulterebbero dalla ripartizione
dei canoni pregressi (così come per
gli
ammortamenti nel caso di immobili in
proprietà) secondo la medesima
proporzione in cui viene ripartito
il valore dell'immobile tra terreno
e
fabbricato;
- il secondo, di natura
"qualitativa", dovuto al venir meno
del
presupposto che oggi obbliga a una
ripartizione dei residui costi
deducibili
e sulle cui modalità sono stati in
precedenza evidenziati dubbi.
Tali aspetti sono ben visibili
dall'esempio seguente, sempre
relativo al
contratto di leasing di cui alla
Tabella dell'esempio 6 della
circolare 1/E
del 2007, ma che contempla
l'applicazione delle disposizioni in
"cantiere".
TABELLA 4
Dal confronto fra la tabella di cui
sopra e le precedenti, si evince
come l'approvazione del disegno di
legge determinerebbe un residuo
costo
deducibile pari al 70 per cento
delle residue quote capitale, senza
alcuna
influenza derivante dai canoni
dedotti in precedenza; in termini
numerici,
l'importo complessivo delle quote
capitale deducibili passerebbe da
euro
11.500 ad euro 29.050.
Ma non solo: le modalità di
ripartizione dei canoni deducibili
non
potrebbero che essere quelle ora
indicate, venendo meno qualsiasi
limitazione diversa da quella legata
all'applicazione della percentuale
di
scorporo e conseguentemente ogni
possibile incertezza sulle modalità
di
imputazione dei canoni.
Non va comunque sottovalutato
l'effetto in sede di successiva
vendita
dell'immobile, momento in cui la
plusvalenza tassabile risentirà
della
diversa deducibilità operata tanto
in costanza di contratto di leas-ing
quanto - alternativamente - durante
la scansione del piano di
ammortamento.
5. Ipotesi operative per le imprese
in sede di bilancio 2006 e UNICO
2007
Oggi le imprese, nella generalità
dei casi, hanno già redatto e
approvato i bilanci 2006 e sono alle
prese con i versamenti di Ires e
Irap;
il protrarsi dei tempi di
approvazione del disegno di legge
rende quindi
piuttosto arduo ipotizzare l'entrata
in vigore delle novità entro le
scadenze di versamento.
Si possono comunque formulare alcune
ipotesi, supponendo che l'auspicata
approvazione comporti una decorrenza
delle modifiche a partire
dall'esercizio 2006.
A) Entrata in vigore entro i termini
per il saldo 2006
In tale situazione potrebbe
risultare premiato chi,
"scommettendo"
sull'approvazione del disegno di
legge già in sede di bilancio (con
una
condotta assai poco ortodossa), si è
comportato come se le novità fossero
già operative.
Chi invece avesse redatto il
bilancio attenendosi alla normativa
attuale, potrebbe comunque
ricalcolare le imposte in vista
della scadenza
per il saldo oppure, nel caso avesse
già provveduto a versare, avrebbe
diritto al recupero del credito per
i versamenti eccedenti che
risulterebbero dal Quadro RX di
UNICO 2007. Ciò, in particolare, nel
caso di
acquisizione del fabbricato tramite
contratto di leasing, dato che - per
chi
ha contabilizzato in bilancio la
quota di ammortamento del fabbricato
in
proprietà - i ragionamenti sono più
complessi. Dipende, infatti, dalla
condotta tenuta in tale sede, dato
che (5):
- chi ha stanziato a conto economico
una quota di ammortamento analoga
a quella degli anni precedenti (e
calcolata quindi anche sul terreno),
ha
una situazione simile a quella del
conduttore, visto che la "stretta"
sugli
immobili del D.L. n. 223/2006 ha
incidenza sono a livello di imposte
da
versare e di competenza;
- chi ha invece stanziato a conto
economico una quota di ammortamento
determinata secondo "criteri
fiscali", ossia - "forzando" la mano
ai
principi contabili - facendo
coincidere l'ammortamento
civilistico con
quello tributario, difficilmente
potrà sistemare la cosa a livello di
Quadro
RF, dato che in tale sede non appare
possibile stanziare un maggior
ammortamento rispetto a quello
imputato a bilancio. Occorre - ad
avviso di
chi scrive - transitare dal Quadro
EC, qualificando il vantaggio che si
crea
in virtù dell'approvazione del
disegno di legge come incremento in
dichiarazione di una quota ulteriore
di ammortamento consentita dal
legislatore fiscale ma non
considerata ragionevole al momento
di
determinazione della quota
civilistica.
Ci si potrebbe domandare se possa
comportare problemi di natura
civilistica l'esposizione in
bilancio di imposte per un ammontare
difforme a
quanto risultante in UNICO, con
conseguente incidenza sul risultato
economico e sul patrimonio
aziendale. L'aspetto essenziale è
capire se tali
differenze comportino la necessità
di approvare nuovamente il bilancio
oppure siano gestibili con la
semplice rilevazione di una
componente
straordinaria nell'esercizio
successivo. A parere di chi scrive,
dette
variazioni non sono ascrivibili né a
cambiamenti di principi contabili,
né a
cambiamenti di stime, né tanto meno
a errori; si tratta, invece, di
fatti di
cui l'impresa è venuta a conoscenza
successivamente alla chiusura
dell'esercizio. Pertanto, nel caso
in cui siano conoscibili prima della
data
di approvazione del bilancio, i
relativi effetti devono essere
inseriti nel
medesimo, mentre nell'ipotesi
contraria devono rientrare, come
sopravvenienza, nel bilancio
successivo (Documento contabile n.
29).
B) Entrata in vigore dopo il termine
per il versamento ma prima del
termine di presentazione di UNICO
2007
Anche in questa circostanza, chi
avesse ipotizzato la modifica delle
disposizioni già in sede di bilancio
vedrà premiata la propria
impostazione.
Gli altri, che hanno redatto i
bilanci e versato le imposte in base
alle
disposizioni precedentemente in
vigore, potranno presumibilmente
recepire le
modifiche in sede di predisposizione
di UNICO 2007 e riportare nel quadro
RX
il credito per le maggiori imposte
versate.
Come per le ipotesi precedenti, non
si pone alcuna necessità di
riapprovazione del bilancio.
C) Mancata entrata in vigore del
disegno di legge modificativo
In questo caso, chi avesse operato
ritenendo che le norme sarebbero
state modificate in senso favorevole
al contribuente si troverà a doversi
ravvedere per gli insufficienti
versamenti operati a saldo per il
2006 ed in
acconto per il 2007, corrispondendo
le imposte non versate, gli
interessi e
la sanzione del 6 per cento nel caso
di ritardo superiore ai 30 giorni.
Difficilmente sarebbe necessaria la
presentazione di una dichiarazione
integrativa perché, con ogni
probabilità, i contribuenti
attenderebbero fino
all'ultimo l'auspicata modifica
legislativa e, in assenza della
medesima,
andrebbero a presentare la
dichiarazione secondo le norme in
vigore.
Quanto esposto dovrebbe valere anche
nel caso in cui si giungesse
all'approvazione del disegno di
legge ma ciò avvenisse
successivamente al
termine di presentazione di UNICO
2007. È infatti da ritenere
improbabile -
in tal caso - un effetto retroattivo
delle modifiche.
6. Casi particolari riguardanti i
contratti di locazione finanziaria
Le incertezze relative alle
disposizioni sullo scorporo delle
aree nei
contratti di leasing non si limitano
a quelle finora indicate ma vanno
estese ad altre fattispecie per le
quali il disegno di legge
modificativo
sembra non intervenire. A questo si
deve aggiungere, salvo eccezioni, la
mancanza di prese di posizione da
parte dell'Agenzia delle Entrate.
6.1. Determinazione del valore
dell'area da scorporare
A) Contratto di leasing-appalto
Il cosiddetto "leasing-appalto"
prevede che la società di leasing,
su
indicazione dell'impresa, acquisti
l'area, esegua la costruzione del
fabbricato e lo conceda in locazione
finanziaria all'utilizzatore
"committente". In assenza di alcuna
disposizione legislativa e presa di
posizione ministeriale, si è posto
il problema se il valore della
"componente terreno" dovesse venire
calcolato secondo le percentuali
forfetarie del 20 per cento o del 30
per cento oppure in funzione del
costo
di acquisto dell'area, come avviene
nel caso di acquisizione in
proprietà
del terreno seguita dalla
costruzione del fabbricato.
L'interpretazione data pressoché
unanimemente dalla dottrina e dalla
stampa specializzata (6) è stata
quella di considerare l'operazione
di
leasing-appalto perfettamente
alternativa a quella di acquisto in
proprietà
da parte dell'utilizzatore, con
realizzazione del fabbricato ad
opera di
quest'ultimo e finanziamento
dell'intero intervento con debito
bancario; si
è infatti ritenuto che dovesse
operare quel principio di
equivalenza più
volte enunciato dall'Agenzia delle
Entrate.
Va quindi accolta con favore la tesi
esposta dall'Agenzia delle Entrate
rispondendo a un quesito posto nel
corso della teleconferenza
organizzata
dal quotidiano "Italia Oggi" il 19
maggio scorso (7), dove si è
affermato
che l'utilizzatore, in caso di
leasing-appalto, deve considerare
come
componente "area" il costo per
l'acquisto del terreno sostenuto
dalla
società di leasing.
Sarebbe comunque auspicabile che
tale presa di posizione fosse
formalizzata in un documento
ufficiale dell'Agenzia delle
Entrate, come una
circolare o una risoluzione.
B) Acquisto del terreno, successiva
cessione del medesimo e acquisizione
in leasing del fabbricato realizzato
dalla società concedente
Alcuni Autori (8) hanno analizzato
la seguente ipotesi:
- acquisto di un terreno per 100;
- cessione del terreno per 150 a una
società di leasing, la quale
sostiene costi per la realizzazione,
sul terreno, di un fabbricato pari a
300;
- stipula di un contratto di leasing
sul fabbricato.
In questo caso, il problema è quello
di stabilire se la componente
"terreno" debba essere assunta in
funzione del costo sostenuto
dall'impresa
cedente-utilizzatrice (pari a 100)
oppure del costo sostenuto dalla
società
di leasing (pari a 150); un
ulteriore aspetto, che gli Autori
non affrontano
(dando probabilmente per scontata la
conclusione cui si è giunti nel
paragrafo precedente), è quello di
stabilire come determinare la parte
del
costo riferibile alla componente
"terreno", in quanto se non dovesse
valere
il principio di "neutralità", la
lettera della norma potrebbe portare
all'applicazione delle percentuali a
forfait del 20 per cento o del 30
per
cento, sul costo complessivo
sostenuto dal concedente di 450,
considerando
infatti che formalmente
l'utilizzatore ha acquisito insieme
area e
fabbricato.
A parere di chi scrive, così come ad
avviso degli Autori dell'esempio in
commento, la soluzione è quella di
considerare l'operazione come
"trasparente", con applicazione del
citato principio di equivalenza fra
l'ipotesi acquisto in proprietà e
quella di acquisizione in leasing.
L'impresa avrebbe infatti potuto
mantenere la proprietà dell'area e
costruire il fabbricato
finanziandosi dando in garanzia
l'immobile (9).
Con riferimento all'esempio
proposto, applicando il principio di
trasparenza e quello di equivalenza,
la "parte terreno" relativa al bene
concesso in locazione finanziaria
dovrebbe essere quantificata in 100,
ovvero il costo sostenuto dal
cedente-utilizzatore per l'acquisto
dell'area;
peraltro, la differenza di 50 fra il
prezzo di cessione alla società di
leasing (di 150) e quello sostenuto
in precedenza dall'utilizzatore (di
100)
è sostanzialmente assimilabile a una
rivalutazione (che come plusvalenza
concorre - tra l'altro - alla
formazione del reddito imponibile)
che, per
esplicita previsione del comma 8
dell'art. 36 del D.L. n. 223/2006,
non
concorre a determinare il valore del
fabbricato ai fini dello scorporo e
quindi è da considerarsi interamente
deducibile. Nella sostanza, quindi,
su
450 di costo per il concedente, 100
sarebbero attribuibili al terreno (e
quindi indeducibili), mentre 350 (di
cui 50 a titolo di "rivalutazione")
sarebbero riferibili al fabbricato
(con integrale deducibilità).
Anche in questo caso, adottare
un'interpretazione diversa
significherebbe trattare in modo
difforme scelte aziendali
perfettamente
equivalenti, contraddicendo quanto
più volte sancito anche dalla
recente
prassi ministeriale e ultimamente
confermato con riferimento alla
fattispecie del leasing-appalto.
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