Il "reverse charge" Iva in particolari contratti del settore edile: aspetti operativi
di Renzo Pravisano
(in "il fisco" n. 25 del 25 giugno 2007)
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1. Concetti generali
Il "reverse charge Iva" in edilizia
è regolamentato dalla normativa
contenuta nell'art. 17, comma 6,
lettera a), del D.P.R. n. 633 del 25
ottobre 1972, in vigore dal 1°
gennaio 2007.
Questo metodo è alternativo a quello
della "rivalsa Iva" (art. 18 del
D.P.R. n. 633/1972) che pone
l'obbligo all'emittente la fattura
di procedere
all'addebito dell'imposta sul
documento ed effettuare poi il
versamento
all'Erario.
Tale procedura infatti obbliga:
Sotto il profilo oggettivo rientrano
nel regime del "reverse charge Iva"
i contratti di:
rese nel settore edile da soggetti
subappaltatori, nei confronti di:
Nel settore dell'edilizia, con
particolare riferimento ai lavori
pubblici, risultano operanti varie
tipologie di contratti che si
differenziano da quelli propri dei
contratti di subappalto (art. 1656
del
codice civile) o d'opera (art. 2222
del codice civile).
Si ritiene utile procedere all'esame
di queste tipologie particolari al
fine di poter determinare i casi in
cui possa risultare applicabile il
regime del "reverse charge Iva".
2. Il "nolo a freddo" ed il "nolo
a caldo"
Un particolare problema sorge con i
contratti di "nolo a caldo" e "nolo
a freddo".
Essi sono convenuti con lo scopo di:
Il "nolo a freddo" è stato
inquadrato come un contratto di
locazione di
cose mobili (1).
Il "nolo a caldo" è definibile nella
categoria dei contratti innominati
caratterizzati da una prestazione
principale, avente per oggetto la
locazione di un macchinario, con
aggiunta una prestazione
complementare
rappresentata dal personale e dai
mezzi occorrenti per il suo
funzionamento.
Esso è stato assimilato, in materia
di lavori pubblici, al contratto di
appalto (o subappalto) ogni qual
volta il valore della manodopera
superi
quello della fornitura (2).
Volendo fornire una definizione
giuridica al contratto in esame vi
possono essere tre definizioni
possibili:
La giurisprudenza (3) ha definito
tale contratto come appalto di
servizi, ogni qual volta un soggetto
mette a disposizione di un altro,
verso
un determinato corrispettivo, un
bene di sua proprietà (esempio:
autocarro)
con i relativi conducenti per
l'esecuzione di servizi per conto di
quest'ultimo.
Chiarito il problema della
definizione delle due tipologie
contrattuali,
sorge ora il problema di definire se
le stesse siano o meno soggette al
"reverse charge Iva".
Per quanto concerne il "nolo a
freddo" lo stesso, trattandosi di
contratto di noleggio di beni
mobili, non rientra nella
particolare
procedura Iva, ma è applicabile il
criterio della rivalsa Iva (art. 18
del
D.P.R. n. 633/1972).
Per quanto concerne i contratti di
"nolo a caldo" si dovrà fare
un'ulteriore precisazione:
La differenza è sostanziale e va
codificata in forma precisa nel
contratto.
Infatti nell'ipotesi indicata nella
lettera a) il noleggiante si assume
l'obbligazione - con gestione a
proprio rischio - di compiere
un'opera o un
servizio, inteso come risultato del
lavoro compiuto.
Il contratto in esame assume quindi
la configurazione giuridica di
appalto.
Invece nell'ipotesi esposta nella
lettera b) il noleggiante non si
assume alcuna obbligazione di
assicurare un determinato risultato
attraverso
l'impiego delle macchine, ma per la
messa a disposizione delle stesse
richiede un corrispettivo orario,
giornaliero o forfettario.
Tale contratto mantiene la
caratteristica di noleggio di beni
mobili.
Pertanto ai fini Iva i corrispettivi
relativi ai contratti di "nolo a
caldo" dovranno osservare la
seguente procedura:
3. I contratti di
somministrazioni periodiche e di
approvvigionamento a
tratto continuativo
I contratti relativi a:
- somministrazioni periodiche di
beni,
- approvvigionamento a tratto
continuativo di beni,
possono costituire sia contratti di
appalto che contratti di fornitura.
I contratti in esame possono essere
definiti come contratti di appalto
quando sussistono contemporaneamente
le seguenti condizioni:
Tale precisazione è contenuta nella
L. n. 771 del 19 luglio 1941.
Da quanto esposto è possibile fare
la seguente distinzione:
a) si ha appalto quando l'assuntore
è:
- il produttore dei beni che esulano
dalla normale produttività della
sua azienda, con la conseguente
creazione di una distinta
attrezzatura e di
una straordinaria organizzazione
imprenditoriale;
- un commerciante che non dispone
dei beni promessi al momento della
stipula del contratto, con
conseguente onere di doverseli
procurare in epoca
successiva al contratto;
b) si ha vendita quanto l'assuntore
è:
- un produttore di beni che
rientrano nell'"ordinaria
produzione"
dell'impresa;
- un commerciante che risulta in
possesso dei beni promessi al
momento della stipulazione del
contratto.
Ecco alcuni esempi pratici:
Le agevolazioni Iva applicabili ai
contratti di appalto di lavori
immobiliari richiedono non tanto la
prova scritta del contratto, quanto
l'indicazione sulle fatture di tutti
gli elementi essenziali per i
relativi
accertamenti:
- ubicazione dell'immobile e suo
classamento;
- descrizione della tipologia dei
lavori;
- concessione edilizia;
- norma di legge applicabile;
- tipo di aliquota Iva (4).
In caso di controversie in materia
di applicazione dell'Iva fra
committente ed appaltatore la
competenza appartiene all'Autorità
giudiziaria
ordinaria (5).
4. I contratti relativi ai
"lavori in economia"
I contratti per "lavori in economia"
sono definiti nella normativa dei
lavori pubblici (artt. 142-148 del
D.P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999;
art.
125 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile
2006) e costituiscono un sistema
straordinario di affidamento di
opere ad uno o più imprenditori.
Il relativo contratto assume la
configurazione simile al contratto
di
appalto, senza peraltro seguire le
procedure dell'appalto pubblico.
Il ricorso a queste forme
contrattuali è normalmente
determinato da
provvedimenti di:
- urgenza,
- somma urgenza,
opportunamente documentati dall'ente
committente.
Le acquisizioni di servizi in
economia avvengono mediante:
- amministrazione diretta,
- cottimo fiduciario.
Con l'amministrazione diretta l'ente
committente acquisisce in gestione
diretta materiali e mezzi necessari
per lo svolgimento di un determinato
lavoro.
In questa ipotesi i contratti posti
in essere sono di acquisto o di
noleggio di beni e quindi essi non
rientrano normalmente nel reverse
charge
Iva, ma va applicata la normativa
relativa alla rivalsa Iva.
Il contratto di cottimo fiduciario
scaturisce da una procedura
negoziata, posta in essere dal
responsabile del procedimento
dell'ente
committente con soggetti
imprenditori terzi.
Il relativo contratto viene
stipulato con coloro che risultano
in grado
di condurre a termine un lavoro:
- con le spese più ridotte,
- nel tempo più ristretto,
- con la maggiore accuratezza.
Sotto il profilo giuridico il
contratto si configura come un
appalto a
trattativa privata stipulato in
forma privatistica.
Anche il contratto di cottimo
fiduciario ha come oggetto
prestazioni di
servizi da porre in essere fra ente
committente ed impresa appaltatrice.
Anche in questo caso è applicabile
solo la normativa Iva della rivalsa
(art. 18 del D.P.R. n. 633/1972) e
non quella del reverse charge Iva,
in
quanto il rapporto giuridico è
riferito esclusivamente fra
committente ed
appaltatore dei lavori affidati.
Il D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006,
art. 125, comma 6, esplicitamente
individua i lavori affidabili in
economia, con la conseguenza di
condizionare la scelta all'ente
pubblico committente.
5. I contratti di regia
Una particolare forma contrattuale
nei lavori pubblici è il contratto
di
regia.
Esso è applicato nei periodi di
forte instabilità del mercato ed ha
come
onere l'addossare all'ente
appaltante tutti i rischi economici
dell'impresa.
Sotto il profilo contrattuale esso è
definibile come un contratto misto
di appalto e di amministrazione
diretta.
Infatti è previsto che i lavori
vengano svolti sotto la diretta
sorveglianza del responsabile del
procedimento dell'amministrazione
committente, che per l'esecuzione si
avvale dell'organizzazione di un
imprenditore a carico del quale
compete l'onere dell'acquisto dei
materiali
e l'assunzione della manodopera
necessaria per l'esecuzione del
lavoro.
Il compenso che l'imprenditore
riceve è commisurato alle spese
effettivamente sostenute integrate
da un compenso che può essere:
fisso,
proporzionale ai lavori o rapportato
all'economia conseguita rispetto
alle
spese sostenute.
Ai fini Iva il compenso dovrà essere
fatturato all'ente committente con
addebito di Iva (art. 18 del D.P.R.
n. 633/1972) in quanto, trattandosi
di
una prestazione diretta fra
appaltatore e committente del
servizio, non è
applicabile il regime del "reverse
charge Iva".
6. I contratti di concessione di
costruzione e gestione
I contratti di concessione
costituiscono delle forme di
esecuzione
indiretta di lavori edili.
Normalmente questi contratti sono
posti in essere fra
un'amministrazione
pubblica (committente) ed un altro
ente pubblico od organismo privato
(concessionario) che provvede alla
realizzazione di un'opera o lavoro
edile:
- in forma diretta;
- mediante contratto di appalto a
terzi.
Sul piano giuridico-formale il
contratto in esame si distingue in
due
distinti atti:
di una determinata opera.
Nel caso a) il contratto ha lo scopo
di affidare a terzi la gestione di
un pubblico servizio, con la
costruzione o realizzazione delle
relative
opere (esempio: autostrade,
autoparcheggi, eccetera).
Invece con il secondo atto si vuole
concedere solo la costruzione di
un'opera che non comporta poi un
esercizio di una data gestione in
senso
tecnico del termine.
L'art. 11 del D.P.R. n. 415 del 18
novembre 1998 stabilisce le regole
da
seguire per le procedure attuative.
Tali regole sono state recepite
negli artt. 142-151 del D.Lgs. n.
163
del 12 aprile 2006.
Sotto il profilo applicativo il
concessionario può risultare di due
distinti tipi:
Il concessionario-costruttore è
colui che si impegna a realizzare le
opere in proprio.
Invece il concessionario-non
costruttore è colui che si impegna a
far
realizzare le opere da terzi.
In ogni caso l'atto di concessione è
accompagnato normalmente da una
convenzione contenente tutte le
clausole contrattuali.
Ai fini dell'applicazione del
"reverse charge Iva" è necessario
procedere alla definizione giuridica
del concessionario, nel particolare
caso che egli assuma la
configurazione giuridica di
concessionario-non
costruttore.
Infatti in questo caso egli dovrà
procedere alla stipula di un
contratto
di prestazione di servizi con
un'impresa appaltatrice.
In altri termini i rapporti
contrattuali sono due:
Infatti nell'affidamento dei lavori
a terzi il concessionario assume la
configurazione giuridica di
committente (stazione appellante) e
stipula con
l'impresa appaltatrice un contratto
di appalto lavori (e non di
subappalto)
osservando tutte le norme giuridiche
relative alle procedure da seguire.
Pertanto le fatture che le imprese
appaltatrici presenteranno al
concessionario dovranno assolvere
regolarmente l'Iva con il regime
della
rivalsa (art. 18 del D.P.R. n.
633/1972).
Invece, qualora l'impresa
appaltatrice dovesse avvalersi di
altre
imprese per la realizzazione
dell'opera, mediante stesura di
contatti di
subappalto o d'opera, queste ultime
dovranno emettere le relative
fatture
osservando la normativa contenuta
nell'art. 17, comma 6, del D.P.R. n.
633/1972.
In sintesi:
7. Il project financing: aspetti
operativi
Il contratto in esame si identifica
in un'operazione complessa di
finanza strutturata, finalizzata
alla realizzazione di un'opera
attraverso
l'allocazione dei rischi fra i
soggetti che svolgono l'operazione.
Sul piano giuridico il project
financing si concreta in un insieme
congiunto di singoli contratti
(fornitura, appalto, finanziamento,
garanzia,
concessione, management, eccetera)
che ne costituiscono la struttura.
Da ciò si può dedurre che esso va
oltre l'aspetto della realizzazione
e
gestione dell'opera pubblica,
assumendo più una configurazione di
uno
strumento di finanziamento, che
costituisce un'evoluzione economica
della
concessione di costruzione e
gestione di un'opera pubblica.
La normativa che regolamenta questa
tipologia contrattuale è contenuta
nell'art. 37-bis della L. 11
febbraio 1994, n. 109 e negli artt.
152-155 del
D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006.
Ai fini dell'applicazione della
normativa Iva il contratto nella sua
globalità rientra nel regime della
rivalsa Iva (art. 18 del D.P.R. n.
633/1972).
Solo se il contratto di concessione
è stipulato con concessionari-non
costruttori possono sorgere delle
situazioni di possibile applicazione
del
"reverse charge Iva".
Infatti in questi casi, in presenza
di contratti di subappalto o d'opera
stipulati con gli imprenditori
appaltatori dell'opera, si dovrà
provvedere
ad emettere fatture ai sensi
dell'art. 17, comma 6, del D.P.R. n.
633/1972,
con obbligo a carico del soggetto
ricevente (impresa appaltatrice) di
procedere alla regolarizzazione
mediante esposizione nel documento
ricevuto
dell'Iva dovuta all'Erario.
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