Adempimenti
antiriciclaggio per i professionisti
Premessa
Le recenti novità in tema di adempimenti
antiriciclaggio impongono di
familiarizzare con questa realtà - e con i relativi
adempimenti - anche per
operatori professionali fino ad ora del tutto
alieni dalle problematiche
connesse alla valutazione di una operazione
sospetta, o alla istituzione e
gestione dell'archivio unico informatico, ovvero
anche dell'entità economica
del trasferimento di ricchezza al quale
per ipotesi concorrono, con
il
proprio ausilio e contributo professionale.
Alla novità della materia per il
variegato e composito modo,
in
particolare, dei professionisti, tuttavia,
si somma anche un ulteriore
fattore, questa volta certamente peculiare della
disciplina antiriciclaggio
nel nostro ordinamento, costituito dalla sua
stratificazione successiva nel
corso del tempo, anche attraverso fonti
diverse e di differente
grado.
Convenzioni internazionali e Direttive comunitarie
si sono legate ad atti
normativi nazionali di recepimento, provvedimenti
di attuazione di rango
secondario (come il D.M. n. 141 del 3 febbraio 2006,
per i professionisti);
a questo si sono intrecciate le indicazioni
essenziali per gli operatori
fornite attraverso i provvedimenti pubblicati
dall'Ufficio italiano cambi
Accade, allora, che la specificità di una
materia sorta negli anni
secondo esigenze e criteri del tutto peculiari, si
sommi alla complessità
del quadro di recepimento nel nostro ordinamento,
per disegnare un esito
complessivo alquanto frastagliato e del quale -
spesso - occorre ricercare
ed inseguire le linee di
intima coerenza tra i
diversi livelli di
intervento. Con la conseguenza, ovviamente, di
destare ancora più intenso
l'effetto di "spiazzamento" dell'operatore concreto
di fronte alla materia;
il tutto con il pericolo ulteriore (e finale)
di allontanare gli stessi
operatori sani e trasparenti (che costituiscono la
pressoché totalità del
quadro di riferimento) da processi di attuazione e
recepimento della nuova
normativa fondati su principi di consapevole
condivisione non delle finalità
ultime, che sono certamente condivise, ma dei
singoli momenti di snodo della
disciplina concreta.
Ecco, allora, che la centralità del contrasto al riciclaggio
sul terreno
dei professionisti si traduce nella capacità di fare
delle prescrizioni che
dettano i nuovi adempimenti per tali operatori
professionali occasione di
immediata "metabolizzazione" dei suoi contenuti e
delle sue specificità: non
una serie di macchinosi adempimenti vessatori
ed inutili, ma importanti
presidi preventivi contro uno dei
mali più gravi dell'intero
sistema
economico e finanziario.
Non sempre questa prospettiva può dirsi
effettivamente riscontrabile
negli operatori, evidentemente perché non sempre
risulta in grado di esibire
i fondamentali caratteri indispensabili per
questo obiettivo: semplicità,
linearità logica e razionale, proporzione tra
adempimenti richiesti, costi
economici ed amministrativi di gestione e risultati
avuti di mira.
I soggetti
Specchio della segnalata complessità è certamente la
concreta dinamica
attraverso la quale si articola
l'adempimento delle nuove
prescrizioni
antiriciclaggio, soprattutto per i soggetti
tradizionalmente alla stessa
estranei, e, quindi, primi fra tutti i
professionisti. Per meglio coglierne
le reali implicazioni, in ogni caso, va
preliminarmente analizzato quale sia
l'esatto ambito soggettivo di riferimento. Si
tratta, infatti, dei liberi
professionisti abilitati ad operare in Italia
corrispondenti alle seguenti
categorie professionali:
a) soggetti iscritti
nell'albo dei dottori
commercialisti, nel
registro dei revisori contabili, nell'albo
dei ragionieri e dei periti
commerciali e nell'albo dei consulenti del lavoro;
b) ogni altro soggetto che
rende i servizi forniti da
revisori
contabili, periti, consulenti ed altri soggetti
che svolgono attività in
materia di amministrazione, contabilità e tributi;
c) notai e avvocati quando, in nome o per
conto di propri clienti,
compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria
o immobiliare e quando
assistono i propri clienti nella progettazione
o nella realizzazione di
operazioni riguardanti:
1) il trasferimento a qualsiasi titolo di
beni immobili o attività
economiche;
2) la gestione di denaro, strumenti
finanziari o altri beni;
3) l'apertura o la gestione di conti
bancari, libretti di deposito e
conti di titoli;
4) l'organizzazione degli apporti necessari
alla costituzione, alla
gestione o all'amministrazione di società;
5) la costituzione, la gestione o
l'amministrazione di società, enti,
trust o strutture analoghe.
Per tali soggetti, l'esatto adempimento
implica l'osservanza delle
prescrizioni dettate dalla nuova
disciplina anche per le
operazioni
realizzate all'estero: così espressamente prevede
l'art. 13, comma 1, del
regolamento applicativo
Non appare pertanto corretta l'indicazione che
pare potersi ricavare
dalle istruzioni applicative rese
dall'UIC sul punto, che
invece fa
riferimento anche "all'attività svolta all'estero":
al contrario, stante la
netta differenza tra operazione ed
attività professionale, è
certamente
condivisibile che il
professionista resti assoggettato
agli obblighi
antiriciclaggio indipendentemente dal luogo in cui è
destinata a svolgersi
l'operazione a rischio riciclaggio; non
altrettanto, invece, per il luogo in
cui è chiamato a svolgere la propria
attività professionale, stante
la
formulazione della disciplina sul punto.
In ogni caso, è certamente
ingiustificatamente discriminatoria la
ulteriore precisazione che si ricava dalle
istruzioni attuative dell'UIC
allorché pretende di non
applicare la disciplina
antiriciclaggio ai
professionisti che operino in Italia in regime
di libera prestazione di
servizi.
Quella in esame, infatti, costituisce una
disciplina improntata alla
prevenzione e repressione delle modalità di
alimentazione e occultamento
delle attività criminali di maggior gravità, quindi
non può dubitarsi che si
tratti di disciplina che risponde a finalità di
ordine pubblico. In quanto
tale, allora, risulta prevalente
rispetto anche ad ogni
eventuale
disposizione o principio anche di
origine comunitaria che sancisca
una
diversa ampiezza di azione, in
ossequio ad una delle
quattro libertà
fondamentali sancite dal Trattato di Roma (libertà
di circolazione di merci,
persone, servizi e capitali). Senza
contare che la citata
precisazione
applicativa non è neppure testualmente
riferita ai cittadini UE, ma
ai
"professionisti stranieri".
Ogni diversa conclusione finirebbe col
pericolosamente depotenziare
l'apparato preventivo predisposto al riguardo
e insinuare ingiustificate
forme di differenziazione di trattamento tra
soggetti esercenti la medesima
attività professionale esclusivamente in
ragione della cittadinanza, con
pericolosi esiti ulteriori anche di turbativa del
mercato, soprattutto nei
settori o nelle aree nei quali più agevole può
risultare l'affidarsi ad un
professionista straniero.
Un'ultima precisazione va fatta in
premessa, circa l'esatto ambito
applicativo delle nuove prescrizioni. Gli
obblighi di identificazione e
registrazione non riguardano la propria prestazione
professionale (per la
quale resta indifferente che superi o
meno la soglia di 12.500
euro),
proprio in forza della
costante antinomia tra operazione
a rischio
riciclaggio e prestazione afferente quella
operazione.
In secondo luogo, esulano dagli
stessi obblighi le
prestazioni
professionali espletate
nella qualità di
organi di
gestione,
amministrazione, controllo e liquidazione di
società, enti, trust o
altre
strutture analoghe.
Rimane, comunque, impregiudicato per i componenti dei collegi
sindacali
dei soggetti indicati nell'art. 2 del D.Lgs.
20 febbraio 2004, n. 56
il
rispetto degli obblighi di cui all'art. 10
della legge antiriciclaggio
ovvero di vigilare sull'osservanza
delle norme antiriciclaggio e
di
trasmettere in copia al
Ministero dell'economia e delle
finanze gli
accertamenti e le contestazioni
del collegio sindacale
concernenti
violazione delle disposizioni in tema di limitazione
dell'uso del contante,
identificazione, registrazione e segnalazione di
operazione sospette, per i
soggetti autonomamente tenuti a tali obblighi.
Tenuto conto del puntuale rinvio normativo richiamato , si
tratta, in
particolare, degli accertamenti
espletati dal collegio sindacale
dei
seguenti soggetti:
a) banche;
b) Poste Italiane S.p.A.;
c) istituti di moneta elettronica;
d) società di intermediazione mobiliare
(Sim);
e) società di gestione del risparmio (Sgr);
f) società di investimento a capitale
variabile (Sicav);
g) imprese di assicurazione;
h) società fiduciarie;
i) società che svolgono il servizio di
riscossione dei tributi;
l) intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale
previsto
dall'art. 107 del testo unico bancario (D.Lgs. 1°
settembre 1993, n. 385);
m) intermediari finanziari
iscritti nell'elenco generale
previsto
dall'art. 106 del testo unico bancario;
n) soggetti operanti nel settore
finanziario iscritti nelle sezioni
dell'elenco generale previste dagli artt. 113 e 155,
commi 4 e 5, del testo
unico bancario;
n) società di revisione iscritte nell'albo
speciale previsto dall'art.
161 del testo unico dell'intermediazione
finanziaria (D.Lgs. 24 febbraio
1998, n. 58);
o) soggetti che esercitano, ai sensi dell'art.
1, comma 1, del D.Lgs.
25 settembre 1999, n. 374, le attività ivi indicate;
p) succursali italiane dei soggetti
indicati alle lettere precedenti
aventi sede legale in uno Stato estero nonché le
succursali italiane delle
società di gestione del risparmio armonizzate;
r) società tra professionisti iscritti
nell'albo dei ragionieri e dei
periti commerciali, nel registro dei
revisori contabili, nell'albo dei
dottori commercialisti e nell'albo dei consulenti
del lavoro o avente ad
oggetto i servizi forniti da revisori contabili,
periti, consulenti ed altri
soggetti che svolgono attività in materia di
amministrazione, contabilità e
tributi, ovvero tra avvocati quando, in nome o per
conto di propri clienti,
compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria
o immobiliare e quando
assistono i propri clienti nella progettazione
o nella realizzazione di
operazioni riguardanti:
1) il trasferimento a qualsiasi titolo di
beni immobili o attività
economiche;
2) la gestione di denaro, strumenti
finanziari o altri beni;
3) l'apertura o la gestione di conti
bancari, libretti di deposito e
conti di titoli;
4) l'organizzazione degli apporti necessari
alla costituzione, alla
gestione o all'amministrazione di società;
5) la costituzione, la gestione o
l'amministrazione di società, enti,
trust o strutture analoghe;
s) società di gestione accentrata di strumenti
finanziari;
t) società di gestione
dei mercati regolamentati di
strumenti
finanziari e soggetti che gestiscono
strutture per la negoziazione
di
strumenti finanziari e di fondi interbancari;
u) società di gestione dei servizi di
liquidazione delle operazioni su
strumenti finanziari;
v) società di gestione dei sistemi di
compensazione e garanzia delle
operazioni in strumenti finanziari.
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