La fuga dalle società di comodo
Un'occasione da non perdere, per passare dall'imposta sulle società
all'imposta sulle persone fisiche e per conservare il regime Iva
1. La normativa

    La L. 23 dicembre 1994,  n.  724  introduceva  una  presunzione  di  non
operatività delle cosiddette società di comodo, determinando -  salvo  prova
contraria da parte del  soggetto  passivo  d'imposta  -  un  reddito  minimo
fiscale, non inferiore alla somma  di  valori  percentuali  di  alcune  voci
dell'attivo patrimoniale (art. 30).
    Si trattava di una deroga al principio  della  determinazione  contabile
della base imponibile, mitigata dalla prova contraria extracontabile di  non
conseguimento del reddito fiscale forfettariamente calcolato 
    Non era quello delle società di comodo l'unico esempio di determinazione
forfettaria del reddito fiscale come, ad esempio, i redditi  fondiari  delle
persone fisiche (artt. 28, 34  e  37  del  Tuir,  approvato  con  D.P.R.  22
dicembre 1986, n. 917), o il reddito basato su coefficienti  presuntivi:  il
cosiddetto redditometro delle persone fisiche (art. 38, comma 4, del  D.P.R.
29 settembre 1973, n. 600) e, tuttavia, l'utilizzo delle società di comodo -
per la maggior parte del tipo di S.r.l. -  era  la  risposta  italiana  alla
dismissione reale - non soltanto fiduciaria - di patrimoni, sull'esempio del
trust anglosassone.
    La reazione del legislatore all'utilizzo delle società di comodo  -  con
l'introduzione del reddito basato su coefficienti presuntivi (art. 30) - non
pareva peraltro giustificata da disposizioni antielusive.
    Queste,  infatti,  prevedono  l'inopponibilità  fiscale  di   operazioni
"diretti ad aggirare obblighi o divieti … e ad ottenere riduzioni di imposte
o rimborsi, altrimenti  indebiti  (art.  37-bis,  comma  1,  del  D.P.R.  n.
600/1973).
    Le società di comodo non  avevano,  in  realtà,  lo  scopo  di  aggirare
obblighi o divieti né di ottenere rimborsi indebiti;  comunque,  gli  organi
accertatori potevano rettificare il reddito o la perdita dichiarata, con  il
recupero di ricavi di competenza (art. 85, comma  2,  del  Tuir)  e  con  il
disconoscimento di costi non inerenti  (art.  109,  comma  5,  del  Tuir)  e
accertare operazioni attive Iva non dichiarate [artt. 2, comma 2, n.  5),  e
3, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633]  e  disconoscere  operazioni
passive Iva non inerenti (art. 19 del D.P.R. n. 633/1972).
    In questo  contesto,  la  scelta  normativa  di  un  reddito  basato  su
coefficienti presuntivi semplificava l'accertamento e garantiva  un  gettito
fiscale  ma  confliggeva  con  i  principi  dell'accertamento  del   reddito
d'impresa.
    La reazione del legislatore non scoraggiava le società  di  comodo  alle
quali veniva mantenuto il regime del rimborso e riporto Iva (art. 30,  comma
4, del D.P.R. n. 633/1972), del suo utilizzo  in  compensazione  di  imposte
(art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241) e la sua cedibilità a terzi (art.
5 del D.L. 14 marzo 1988, n. 70).
    Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni,  nella  L.
n.  248  del  4  agosto  2006)  modificava  in  aumento  i  coefficienti  di
riferimento delle società di comodo e della base imponibile forfettaria e il
loro regime Iva.
    A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 4 luglio  2006,
sono considerate di comodo le società di capitali e di persone e le  stabili
organizzazioni di enti di ogni tipo non residenti, i cui ricavi e componenti
positivi di reddito - esclusi quelli straordinari  - risultano  inferiori
alla somma degli importi che risultano applicando:

      a)  il  2  per  cento  al  valore  delle  partecipazioni  finanziarie,
aumentato del valore dei crediti [art. 85, comma 1, lettere c),  d)  ed  e),
del Tuir];
      b) il 6 per cento  al  valore  delle  immobilizzazioni  costituite  da
terreni e fabbricati e da navi,  escluse  le  unità  da  diporto,  anche  in
locazione finanziaria ;
      c) il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni di bilancio,
anche in locazione finanziaria.

    Verificata la qualificazione di comodo - che si applica alla  media  dei
valori di bilancio dell'esercizio e dei due precedenti (art. 30) -  la  base
imponibile si presume non inferiore all'ammontare della somma degli  importi
derivanti dall'applicazione, ai valori dell'ultimo bilancio, delle  seguenti
percentuali:

      a)  l'1,5  per  cento  al  valore  delle  partecipazioni  finanziarie,
aumentato del valore dei crediti;
      b) il 4,75 per cento al valore delle  immobilizzazioni  costituite  da
terreni, fabbricati e navi, anche in locazione finanziaria;
      c) il 12 per cento al valore delle altre immobilizzazioni di bilancio,
anche in locazione finanziaria .

    L'inasprimento  delle  percentuali  non  risulterebbe  così  severo   da
scoraggiare  il  ricorso  alle  società  di  comodo,  con  un   apprezzabile
equilibrio tra aumento del carico tributario -  anche  ai  fini  Irap,  come
disposto dall'art. 1, comma 109, lettera g),  della  Finanziaria  2007  -  e
aumento delle entrate tributarie erariali.
    L'equilibrio costi/benefici viene invece meno ai fini Iva.
    Infatti il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 prevede  all'art.  35,  comma  15,
lettera c):

      a) l'esclusione del rimborso del credito Iva annuale, del suo utilizzo
in compensazione d'imposta e la cedibilità  stessa  del  credito  (art.  30,
comma 4);
      b) la non scomputabilità del credito Iva, in  presenza  di  operazioni
imponibili per un importo inferiore ai ricavi  minimi  determinati  ai  fini
delle imposte sul reddito per tre periodi d'imposta  consecutivi  (art.  30,
comma 4).

    Insomma le società di comodo vengono sottratte al loro regime  naturale:
sul versante delle imposte dirette, con l'attribuzione di un reddito minimo,
comunque assoggettato  a  imposta  e  sul  versante  dell'Iva  con  la  loro
equiparazione al consumatore finale non imprenditore, con conseguente carico
dell'imposta.
    Si propone, a questo punto, la legittimità della deroga, con l'abbandono
del principio della determinazione contabile del reddito d'impresa (art.  83
del  Tuir)  e  del  principio  della  neutralità  dell'imposta  di   consumo
sull'attività d'impresa (art. 19 del D.P.R. n. 633/1972).
    Infatti,  la  determinazione  del  reddito  d'impresa  è  basata   sulla
contabilità come segue.
    Il D.P.R. 29 gennaio 1958, n.  645  -  testo  unico  delle  leggi  sulle
imposte dirette  -  prevedeva  l'accertamento  analitico  dei  "redditi  dei
soggetti tassabili in base al bilancio  ...  determinati  sulla  base  delle
risultanze del bilancio e del conto profitti e  perdite  o  del  rendiconto"
(art. 119, comma 1, del D.P.R. n. 645/1958).
    La Cassazione, Sez. I civ., 30 marzo 1971, n.  908  stabiliva  l'obbligo
dell'ufficio di  accertamento  analitico  del  reddito,  in  presenza  delle
scritture contabili, escludendo un  accertamento  sintetico  astratto  dalle
medesime; in altri termini, le scritture contabili  d'impresa  costringevano
l'ufficio a motivare  analiticamente  -  provando  la  non  inerenza  e  non
competenza o falsità dei dati contabili  -  un  reddito  diverso  da  quello
risultante dalle scritture.
    La L. 9 ottobre 1971,  n.  825  di  delega  per  la  riforma  tributaria
confermava la determinazione del reddito d'impresa "...  in  armonia  con  i
principi della tassazione in base al bilancio ..." [art. 3, n. 2), della  L.
n. 825/1971].
    Il testo attuativo della delega stabiliva che "Il  reddito  d'impresa  è
costituito dagli utili netti conseguiti nel periodo  d'imposta,  determinati
in base alle risultanze del conto dei profitti e delle  perdite  ..."  (art.
52, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597  per  le  persone  fisiche
imprenditori e, con la medesima formulazione per le persone giuridiche, art.
5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598).
    L'identità della formula consente il rinvio alla relazione  ministeriale
allo schema del reddito d'impresa  dove  viene  affermato  che  "il  reddito
d'impresa è quello costituito dagli utili netti  determinati  in  base  alle
risultanze del  conto  dei  profitti  e  delle  perdite,  con  le  opportune
variazioni previste espressamente dalle norme fiscali ..."  (relazione  allo
schema dell'art. 52 del D.P.R. n. 597/1973).
     Il vigente testo unico delle imposte sui redditi - D.P.R.  22  dicembre
1986, n. 917 - attua la delega della L. n. 825 dell'anno  1971  che  prevede
"Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare ... uno o più testi unici
concernenti le norme emanate in base  alla  presente  legge,  nonché  quelle
rimaste  in  vigore  per  le  medesime  materie,  apportando  le   modifiche
necessarie per il migliore coordinamento delle diverse  disposizioni  e  per
eliminare ogni eventuale contrasto con i  principi  e  i  criteri  direttivi
stabiliti dalla presente legge" (art. 17, comma 3, della L. 9 ottobre  1971,
n. 825) attenendosi alla determinazione del reddito in base alle  risultanze
contabili di bilancio, dove il reddito d'impresa "è  determinato  apportando
all'utile  o  alla  perdita  risultante  dal   conto   economico,   relativo
all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta ... le variazioni in aumento o in
diminuzione  conseguenti  all'applicazione  dei  criteri   stabiliti   nelle
successive disposizioni  della  presente  sezione"  (art.  83  del  Tuir).La
relazione governativa al D.P.R. n. 917/1986  spiega  che  le  variazioni  in
aumento o in diminuzione "non sono intese a disciplinare la  formazione  del
conto economico invadendo la sfera di competenza della legge  civile  e  dei
principi  contabili;  bensì  a  disciplinare  la  'lettura'  ai  fini  della
determinazione del reddito imponibile,  e  cioè  a  stabilire  se,  a  quali
condizioni e in quali limiti  minimi  o  massimi,  i  componenti  dell'utile
d'esercizio presi in considerazione  giocano  il  ruolo  di  componenti  del
reddito d'impresa imponibile"  (cfr.  relazione  governativa  al  D.P.R.  n.
917/1986, art. 52, Determinazione del reddito di impresa).
    La storia della determinazione fiscale del  reddito  d'impresa  -  siamo
partiti dal testo unico dell'anno 1958  -  e  le  disposizioni  della  legge
delega dell'anno 1971 fino all'attuale testo  di  attuazione  del  principio
della delega (artt.  56  e  83  del  Tuir)  mantengono  il  principio  della
determinazione del reddito sulle risultanze dei  dati  contabili  d'impresa,
dove le variazioni in aumento o in diminuzione dalle  risultanze  del  conto
economico seguono una logica  fiscale  ma  non  una  diversa  disciplina  di
determinazione del reddito.
    Il reddito d'impresa è  uno  solo  -  quello  civilistico  -  che  viene
modificato dal legislatore per determinare la base imponibile  dell'imposta:
tali modifiche non costituiscono diverse  regole  di  contabilizzazione  ma,
piuttosto, una loro diversa  utilizzazione,  con  lo  scopo  di  anticipare,
posticipare,  massimizzare  o  ridurre  il  reddito  d'impresa,  ovvero   di
stabilire se, a quali condizioni e in quali limiti i componenti del  reddito
determinano la base imponibile d'imposta .
    In questo contesto, la disciplina fiscale delle società  di  comodo  che
impone un reddito minimo disancorato dalla contabilità del conto economico e
riferito alle sole grandezze dello stato patrimoniale, non  pare  rispettosa
del principio dell'imposta sulle risultanze contabili, andando a colpire  un
reddito non determinato con "le  variazioni  in  aumento  o  in  diminuzione
conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti ..." (art. 83,  comma  1,
del Tuir).
    Si potrebbe argomentare che il legislatore ha individuato nelle  società
di comodo una capacità contributiva particolare: nondimeno, non si  potrebbe
giustificare la determinazione di tale particolare capacità contributiva con
un  reddito  d'impresa  astratto  dai  dati  contabili  di  riferimento,  in
violazione del principio costante - contenuto già nel testo unico  dell'anno
1958 - della determinazione della base imponibile  sui  dati  contabili  del
conto economico d'impresa.
    Si potrebbe ugualmente sostenere che il legislatore - nel testo  vigente
prima delle modifiche del mese di luglio 2006 - ha previsto che  il  reddito
minimo delle società di comodo poteva essere contestato, fornendo una  prova
contraria di oggettiva impossibilità di  conseguimento  del  reddito  minimo
presunto (art. 30, comma 1, della L. 23 dicembre 1994,  n. 724)  e  tuttavia
tale prova contraria "... non poteva consistere  nella  sola  corrispondenza
alle scritture contabili o alle risultanze di  bilancio  del  minor  reddito
asserito, anche se tale eliminazione non ha il significato di fare assurgere
a elementi di prova i dati emergenti dalla contabilità" .
    Nella formulazione aggiornata, non  si  tratta  di  provare  alcunché  -
tantomeno contabilmente -  ma  di  sottoporre  al  test  dell'interpello  le
situazioni disapplicative del  reddito  minimo  [comma  4-bis  dell'art.  30
aggiunto dell'art. 35, comma 15, lettera d), del D.L. 4 luglio 2006, n. 223,
modificato con l'art. 1, comma 109, lettera h), della Finanziaria 2007].
    Si tratta di una  presunzione  legale  (art.  2728  del  codice  civile)
contrastabile non più con una prova contraria autocertificativa -  come  era
con la formulazione originaria dell'art. 30 della L. n. 724/1994  confermata
dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223 - ma con un  interpello  disapplicativo  alla
Direzione regionale delle Entrate competente per territorio.
    Oggi, infatti, l'art. 30 della L.  n.  724/1994  non  prevede  la  prova
contraria ma solo l'interpello disapplicativo (art. 30, comma 4-bis).
    Il test prevede la disapplicazione del reddito minimo quando:

      a) l'utilizzo  della  società  di  comodo  non  è  volto  ad  aggirare
limitazioni fiscali alla deduzione  e  detrazione  di  costi  o  di  crediti
d'imposta o altre posizioni soggettive, altrimenti ammesse  dall'ordinamento
tributario (art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. n. 600/1973), e
      b) "In presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile  il
conseguimento dei ricavi ... nonché del reddito ..." minimo (art. 30,  comma
4-bis).

    La disapplicazione sub a), in realtà, è contraddittoria, non potendo  il
legislatore fiscale escludere un'attività d'impresa sotto forma di  società,
quando questa, di per sé, non è volta ad aggirare alcuna limitazione fiscale
(e, infatti, la norma antielusiva dell'art. 37-bis del  D.P.R.  n.  600/1973
non fa riferimento alle società di comodo).
    La disapplicazione sub b) è ugualmente contraddittoria, quando  richiede
la prova di oggettive situazioni impeditive di ricavi minimi.
    La contraddittorietà è la seguente: da una parte, si consente l'utilizzo
di società con reddito d'impresa  -  e  non  potrebbe  essere  diversamente,
perché la società, di per sé, non è mai  di  comodo,  salvo  pretenderne  la
simulazione: ma la legge non arriva a tanto - e, da  altra,  si  attribuisce
loro un reddito minimo dove le  oggettive  situazioni  di  impossibilità  di
conseguimento non possono essere tali, perché soggettive  delle  società  di
riferimento .
    Insomma, la natura della società come  soggetto  produttivo  di  reddito
d'impresa e il principio di determinazione contabile del  reddito  d'impresa
parrebbero delegittimare l'attribuzione di un reddito minimo  extracontabile
ad un soggetto il cui reddito fiscale è, per  principio,  determinato  sulle
risultanze di bilancio.
    In altri termini, la norma impone un reddito  minimo  contro  l'evidenza
del dato contabile che lo stesso ordinamento individua come determinante  la
base imponibile, di  talché  la  presunzione  di  un  reddito  minimo  è  in
contrasto con il sistema.
    Infatti, per giustificarla, occorrerebbe disapplicare il principio della
contabilità, ovvero il sistema di determinazione del  reddito  d'impresa  in
base a bilancio.
    Ma,  transeat,  si  potrebbe  convivere  con  il   reddito   forfettario
determinato dalla deroga ai criteri di determinazione del reddito d'impresa.
    La norma pare invece avere ecceduto sul versante dell'imposta Iva.
    Infatti, l'esclusione del regime del credito Iva annuale  -  rimborso  e
cessione - e la sua non scomputabilità nell'ipotesi di non raggiungimento di
ricavi minimi, addebitano l'imposta alle società di comodo, come  se  queste
fossero il consumatore finale che le società di comodo non sono .
    Le società di comodo sono imprese a tutti gli effetti e, come tali, sono
soggette alle regole dell'Iva, ovvero all'emissione delle fatture attive con
addebito o meno dell'Iva e beneficiano della deduzione Iva  sugli  acquisti,
con diritto all'utilizzo dell'eccedenza dell'imposta a credito.
    L'esclusione di tale utilizzo viola un diritto riconosciuto alle imprese
come tali ed è irrispettoso della struttura del tributo.
    La  legge  delega  del  9  ottobre  1971,  n.  825,  con   l'istituzione
dell'imposta  sul  valore  aggiunto  (Iva)  e  la  contemporanea  abolizione
dell'imposta generale  sull'entrata  (Ige)  stabilisce  il  principio  della
detrazione dell'imposta sul valore aggiunto "assolta dal soggetto" - impresa
- "o a lui addebitata in dipendenza di atti relativi alla  produzione  e  al
commercio di beni e di servizi imponibili con le  eccezioni  necessarie  per
prevenire evasioni" [art. 5, n. 6)]  e  invita  il  legislatore  delegato  a
"predisporre un congegno atto a snellire e facilitare i rimborsi del credito
di imposta sul valore aggiunto" [art.  5,  n.  10)]  oltre  all'obbligo  del
contribuente di rivalsa dell'imposta nei confronti del cessionario del  bene
o dell'utilizzatore del servizio (art. 5, n. 7)].
    L'introduzione della società  di  comodo  con  l'art.  30  della  L.  23
dicembre 1994, n. 724 non aveva interessato l'Iva,  verosimilmente  per  non
scontrarsi con i principi comunitari e della legge delega.
    Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 - con l'art. 35,  comma  15  -  ha  invece
riformulato l'art. 30 della L. n. 724/1994, non esitando a scontrarsi con  i
principi  comunitari  e  della  legge  delega,  con  il  risultato  che  qui
osserviamo, ovvero:

      a) la violazione  del  principio  della  detrazione  dell'imposta  sul
valore aggiunto [art. 5, n. 6), della L. n. 825/1971];
      b) la violazione del diritto al rimborso del credito  d'imposta  [art.
5, n. 10), della L. n. 825/1971].

    Insomma, l'introduzione  del  tipo  societario  fiscale  di  società  di
comodo, in realtà, fa comodo all'Erario, perché continua a servirsi di  tali
società per la riscossione dell'imposta Iva  e,  al  tempo  stesso,  nega
loro i diritti riconosciuti all'imprenditore Iva (in particolare, il diritto
al rimborso e allo scomputo del credito: art. 30 del D.P.R. n. 633/1972).
    Invece, l'ufficio ha il potere di  accertare  l'interposizione  fittizia
della società di comodo, quando questa  appaia  impresa  ed  in  realtà  sia
comunione (art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973) e dispone dei poteri di
accertamento, controllo e rettifica (artt.  31  e  seguenti  del  D.P.R.  n.
600/1973 per le imposte dirette e artt. 51 e seguenti del D.P.R. n. 633/1972
per   l'imposta   Iva)   con   riguardo,   per   quanto    qui    interessa,
all'individuazione di ricavi non dichiarati,  perché  destinati  a  finalità
estranee all'esercizio dell'impresa [artt. 85, comma 2, del Tuir e artt.  2,
comma 2, n. 5), e 3, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972]  e  di  costi  non  di
competenza dell'impresa (artt. 109, comma 5, del Tuir e  19,  comma  1,  del
D.P.R. n. 633/1972).
    Non possiamo accettare l'esclusione del rimborso e  dello  scomputo  Iva
riferiti a società non interposte che hanno e dovrebbero mantenere i diritti
d'impresa; del resto, la legge delega n. 825 dell'anno  1971  stabilisce  il
principio  della  detrazione  dell'imposta  Iva  salve  "...  le   eccezioni
necessarie per prevenire evasioni ..." [art. 5,  n.  6)]  e  le  società  di
comodo, di per sé, non costituiscono imprese fittizie,  non  giustificandosi
l'esclusione  del  rimborso  e  dello  scomputo  Iva   in   prevenzione   di
un'inesistente e non accertata evasione.
    Le società di comodo svolgono insomma un'attività d'impresa soggetta  ad
Iva (art. 1 del D.P.R. n. 633/1972) e non rientrano  tra  i  soggetti  senza
scopo di lucro esenti da imposta (artt. 15 e 26 del D.Lgs. 4 dicembre  1997,
n. 460) confermandosi la contrarietà della norma  ai  principi  dell'imposta
Iva.

2. Lo svincolo dai limiti imposti alle società di comodo

    La Finanziaria 2007 (L. 27 dicembre 2006, n. 296) offre alle società  di
comodo la possibilità di svincolarsi dai limiti imposti, con lo scioglimento
o la trasformazione in società semplice, da deliberare entro  il  31  maggio
2007, e, quanto allo scioglimento, da attuare entro un anno  dalla  delibera
(art. 1, comma 111).
    Il ricorso allo scioglimento o alla trasformazione viene agevolato  come
segue.

A) Determinazione del reddito riferita ai valori normali dei beni d'impresa

1) Nel caso di scioglimento, il reddito d'impresa tra l'inizio e la chiusura
della liquidazione è determinato sulla  base  di  apposito  conto  economico
(art. 1, comma 112).
    Le cessioni a titolo oneroso e le assegnazioni ai soci  "si  considerano
effettuati ad un valore non inferiore al valore normale dei  beni  ceduti  o
assegnati ..." (art. 1, comma 114).
    Il valore normale dei beni immobili ceduti a titolo oneroso o  assegnati
ai soci è quello forfettario determinato ai fini  dell'imposta  di  registro
(art. 52 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e art. 12 del D.L. 14 marzo 1988,
n. 70), senza ulteriori  accertamenti  di  valore  e  quindi  di  componenti
positivi di reddito,  come  altrimenti  sarebbe  nel  caso  di  liquidazione
ordinaria (art. 182 del Tuir), dove l'ufficio dispone dei normali poteri  di
accertamento, controllo e rettifica ai fini delle imposte dirette [artt.  31
e seguenti del D.P.R. 600/1973 ].
    Nulla si dice dei poteri di accertamento, controllo e rettifica ai  fini
dell'imposta Iva (artt. 51 e seguenti  del  D.P.R.  n.  633/1972):  tuttavia
sarebbe irragionevole rettificare  ai  fini  Iva  il  valore  normale  degli
immobili valido ai fini dell'imposta sul reddito, talché  si  può  affermare
che il valore normale di cessione dei beni immobili a titolo  oneroso  o  di
assegnazione ai soci determinato forfettariamente con le regole dell'imposta
di registro è  insuscettibile  di  accertamento  ai  fini  dell'imposta  sul
reddito (questo la legge dispone con l'art. 1, comma 114) e dell'imposta Iva
(questo la legge non dispone e tuttavia è ricavabile  da  un'interpretazione
analogica del testo legislativo).
    Questa conclusione risulterebbe confermata -  seppure  indirettamente  -
dalla circolare n. 11/E del 16 febbraio  2007  (in  "il  fisco"  n.  8/2007,
fascicolo n. 2, pag. 1088).
    In relazione ai poteri di accertamento dei corrispettivi  delle  vendite
di immobili, l'Agenzia delle Entrate risponde "L'art. 35, comma 2, del  D.L.
4 luglio 2006, n. 223 prevede che, per le cessioni aventi  ad  oggetto  beni
immobili, la prova dell'esistenza di  operazioni  imponibili  per  ammontare
superiore a  quello  indicato  in  dichiarazione  possa  essere  validamente
desunta dalla differenza tra il valore normale dei beni e  il  corrispettivo
dichiarato  …"  (circolare  16  febbraio  2007,   n.   11/E,   punto   12.4,
"Accertamenti sulle vendite immobiliari").
    Consegue che i normali poteri di accertamento delle vendite immobiliari,
con eventuale rettifica dei ricavi ai fini dell'imposta sul reddito (art. 39
del D.P.R. n. 600/1973) e dell'imposta Iva (art. 54 del D.P.R. n.  633/1972)
non si applicano alle cessioni a titolo oneroso e alle assegnazioni ai  soci
di beni immobili nel corso  della  liquidazione  delle  società  di  comodo,
sempre  che  ne  venga  fatta  richiesta,  a  pena   di   decadenza,   nella
dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta anteriore allo  scioglimento
[art. 1, comma 115].
    La neutralizzazione dei poteri di accertamento,  controllo  e  rettifica
prevista per le cessioni a titolo oneroso e gli atti di assegnazione di beni
immobili (art. 1, comma 114) non si applica ai beni ceduti  o  assegnati  di
diversa natura (ad esempio, partecipazioni finanziarie  e  beni  mobili)  ai
quali continua ad applicarsi l'accertamento del valore normale di cessione o
assegnazione (art. 85, comma 2, del Tuir) e, in genere, in  rettifica  (art.
54 del D.P.R. n. 633/1972).

2) Nel caso di trasformazione in società semplice, il reddito d'impresa  non
è determinato in base alle risultanze  di  apposito  conto  economico,  come
altrimenti stabilito per la trasformazione di società tassabili  in  base  a
bilancio in società semplici (art. 170, comma 2, del Tuir).
    Infatti il reddito d'impresa della società che si trasforma  in  società
semplice è determinato sulla differenza "tra  il  valore  normale  dei  beni
posseduti all'atto  della  trasformazione  ed  il  loro  valore  fiscalmente
riconosciuto …" (art. 1, comma 112).
    Rileva quindi, extracontabilmente, la differenza tra valore normale  dei
beni e loro valore fiscale, a prescindere dagli altri  eventuali  componenti
positivi e negativi di reddito, essendo la base imponibile determinata dalle
sole differenze di valore.
    Il valore normale è determinato con il metodo  forfettario  dell'imposta
di registro per i beni immobili - questo la legge non dice e tuttavia non si
giustifica un diverso trattamento degli immobili ceduti o assegnati  con  lo
scioglimento e degli immobili che, invece, transitano  da  un'organizzazione
societaria di capitali in un'organizzazione economica di società semplice  -
e con i criteri di normalità di cui all'art. 9 del Tuir per gli altri beni.
    La norma non prevede - espressamente  -  la  non  imponibilità  Iva  dei
trasferimenti dei beni alla società semplice.
    Questa circostanza ha consentito all'Agenzia delle Entrate  di  ritenere
applicabile l'Iva sulla base di un presunto autoconsumo o, comunque, di  una
destinazione estranea all'impresa .
    La risposta della circolare non convince:  la  destinazione  a  finalità
estranee all'impresa è evidente nello scioglimento dove, infatti, è prevista
espressamente l'esclusione Iva (art. 1, comma 116).
    Invece la trasformazione non è un  autoconsumo,  rimanendo  il  bene  in
un'organizzazione  societaria  con  attività  economica,  quale  la  società
semplice ed è, come tale, soggetto Iva [art. 4, comma 2, n. 2),  del  D.P.R.
n. 633/1972].
    Non si può, di conseguenza, ritenere che la  trasformazione  in  società
semplice costituisca un'operazione imponibile ai sensi dell'art. 2, comma 2,
n. 5), del D.P.R. n. 633/1972.

B) Imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e dell'Irap, con l'aliquota
del 25 per cento (art. 1, comma 112)

C) Riduzione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale

    Nel caso di scioglimento, le assegnazioni dei beni ai soci sono soggette
all'imposta di registro  dell'1  per  cento  e  alle  imposte  ipotecaria  e
catastale in misura fissa (art. 1, comma 116).
    Nel caso  di  trasformazione,  le  imposte  di  registro,  ipotecaria  e
catastale, si applicano in misura fissa (art. 11 della Tariffa, Parte Prima,
del D.P.R. n. 131/1986).

D) Non applicazione del regime  sulle  società  di  comodo  per  il  periodo
d'imposta precedente lo scioglimento o la trasformazione

    Infatti per il periodo d'imposta  anteriore  allo  scioglimento  o  alla
trasformazione "non si applicano  le  disposizioni  dell'articolo  30  della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni" (art.  1,  comma
115).
    Consegue che l'esclusione del  rimborso  o  comunque  dell'utilizzo  del
credito Iva che il D.L. 4 luglio 2006, n. 223  aveva  introdotto  (art.  35,
comma 15) non si applica alle società di comodo che entro il 31 maggio  2007
deliberano lo scioglimento o la trasformazione in società semplici.
    In questo contesto, il contribuente ha la scelta tra:

      a) mantenimento della società;
      b) scioglimento della società;
      c) trasformazione in società semplice.

a) Mantenimento della società

    La base imponibile è  determinata  dall'applicazione  delle  percentuali
dell'1,5 per cento - 4,75 per cento e 12 per  cento,  rispettivamente,  agli
strumenti finanziari [art. 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del Tuir] - ai
beni immobili e  al  valore  complessivo  delle  altre  immobilizzazioni  di
bilancio.
    Il mantenimento della società di comodo esclude il rimborso del  credito
Iva e lo scomputo dell'imposta (art. 30, comma 4, della L. 23 dicembre 1994,
n. 724, come sostituito dall'art. 35, comma 15, del D.L. 4 luglio  2006,  n.
223).
    Nella  generalità  dei  casi,  il  mantenimento   della   società   sarà
determinato dalla previsione di superamento del test di operatività  di  cui
all'art. 30, comma 1, della L. 23 dicembre 1994, n. 724, tale da  consentire
la determinazione effettiva del reddito imponibile e il recupero dell'Iva.

b) Scioglimento della società

    Dovrebbe essere la  scelta  di  coloro  che  -  negli  anni  '70  -  per
incertezze del quadro politico nazionale e - negli anni successivi - per  la
moda di interposizione di un soggetto  societario  alla  proprietà  diretta,
anche in  relazione  all'imposta  di  successione  -  hanno  intestato  beni
personali, generalmente immobili, a società di comodo.
    Lo scioglimento della società, con  l'imposta  sostitutiva  del  25  per
cento calcolata su una base imponibile  inferiore  alle  plusvalenze  reali,
eliminerebbe  l'interposizione  societaria  -  con  eliminazione  dei  costi
operativi, amministrativi e fiscali  -  restituendo  i  beni  ai  loro  veri
proprietari,  senza   l'incombenza   dell'imposta   di   successione,   oggi
reintrodotta in misura mitigata.
    Questa dovrebbe essere la scelta di coloro che intendono  riappropriarsi
dei beni intestati alla società di comodo, pagando il balzello -  è  vero  -
dell'imposta sostitutiva ma evitando i costi  di  una  struttura  societaria
adottata per timori risultati successivamente infondati.

c) Trasformazione in società semplice

    È la scelta più tecnica.
    Infatti mantiene l'interposizione societaria, evitando però  le  imposte
sulle società, con l'assoggettazione  alle  più  miti  imposte  sul  reddito
imputato alle persone fisiche (art. 5 del Tuir).
    I conferimenti e/o le intestazioni societarie già effettuati in sede  di
costituzione  della  società  di  comodo  vengono  mantenuti  nella  società
semplice,  che  assolve  e  sostituisce  la  funzione  organizzativa   della
proprietà individuale.
    La società semplice - quale ente intestatario dei  beni  -  consente  la
gestione societaria del patrimonio intestato e la variazione della compagine
sociale, ovvero offre una flessibilità operativa forse  maggiore  del  trust
anglosassone.
    I riflessi tributari sono altrettanto interessanti, come segue:

      -  ripartizione  del  reddito  ai  soci,  con  conseguente   riduzione
dell'aliquota marginale dell'imposta personale (artt. 2262 del codice civile
e 5 del Tuir);
      - applicazione dell'imposta di successione -  ad  esempio  del  4  per
cento - sul valore della quota, in base alla situazione  patrimoniale  della
società alla data dell'apertura della successione  [artt.  2289  del  codice
civile e 2-bis, della Tariffa, Parte Prima, del D.P.R. 26  aprile  1986,  n.
131, inserito dall'art. 6, comma 4,  del  D.L.  3  ottobre  n.  262,  e  non
confermato dalla legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286];
      - applicazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze di  cessione
delle quote non qualificate nella società (artt. 68 del Tuir e 5 del  D.Lgs.
21 novembre 1997, n. 461).

    La società semplice non è soggetta  all'iscrizione  nel  Registro  delle
imprese, in quanto non  esercita  un'attività  commerciale  (art.  2200  del
codice civile); nondimeno è una società per l'esercizio di un'attività (art.
2247 del codice civile) che pur non qualificandosi come reddito d'impresa  è
suscettible di un'attività economica rilevante ai fini dell'imposta Iva.
    La società semplice non è titolare di reddito  d'impresa  neanche  nella
categoria di reddito  diverso  -  che  infatti  fa  riferimento  al  reddito
d'impresa (conseguito da  imprese  commerciali):  art.  67  del  Tuir  -  e,
tuttavia, è soggetto Iva - l'art. 1 del D.P.R. n. 633/1972 si riferisce alle
imprese, in genere, anche diverse dalle imprese commerciali (12) -  e,  come
tale, quando eserciti un'attività economica, ha accesso al rimborso  e  allo
scomputo del credito Iva annuale .
    La trasformazione in società semplice è conveniente anche in  previsione
dell'alienazione dei beni patrimoniali ad essa intestati.
    Infatti la trasformazione da un tipo societario ad altro non comporta il
trasferimento del bene patrimoniale intestato,  talché  la  maturazione  del
periodo quinquennale  di  possesso  per  l'esclusione  del  reddito  diverso
riferito alla c/vendita di immobili [art. 67, comma 1, lettera b), del Tuir]
decorre dalla data di  intestazione  dell'immobile  alla  (già)  società  di
comodo e non alla  data  della  trasformazione  della  medesima  in  società
semplice .
    Nell'ipotesi che la società di comodo sia intestataria  di  un  immobile
acquistato da oltre un quinquennio e che si intenda alienare detto immobile,
la trasformazione della società  di  comodo  in  società  semplice,  con  il
passaggio dal regime del reddito d'impresa al regime  del  reddito  diverso,
consentirà di evitare  l'imposta  sulle  plusvalenze  d'impresa,  altrimenti
dovuta dalla società di comodo e, comunque, di evitare l'imposta sul reddito
forfettario previsto per la società di comodo.
    Abbiamo scritto sopra che la trasformazione della società di  comodo  in
società  semplice  è  una  scelta  tecnica  rispetto  all'alternativa  dello
scioglimento e tuttavia vantaggiosa per i motivi sopra individuati  che  qui
si riassumono.
    Quanto al passato:

      1) recupero del credito Iva  risultante  dalla  dichiarazione  annuale
riferita all'anno 2006 ;
      2) esclusione del reddito forfettario del periodo d'imposta in  essere
al 4 luglio 2006, con riporto delle perdite d'impresa di precedenti esercizi
(art. 8 del Tuir).

    Quanto al futuro:

      3) applicazione  dell'imposta  sostitutiva  del  25  per  cento  sulla
differenza  tra  il  valore  normale  dei  beni  posseduti  all'atto   della
trasformazione ed il loro valore fiscale (in generale, per il periodo dal 1°
gennaio 2007 alla data della trasformazione);
      4) trasferimento dal regime  d'imposta  delle  persone  giuridiche  al
regime  d'imposta  delle  persone  fisiche,  a  partire  dalla  data   della
trasformazione;
      5) mantenimento di  una  struttura  societaria  non  commerciale,  con
inclusione del reddito d'impresa eventualmente conseguito;
      6) conservazione del regime normale Iva, con diritto al  rimborso  del
credito annuale Iva e al suo utilizzo in compensazione.