Nel “
decreto semplificazioni” viene più volte ribadito il concetto di
domicilio digitale, che altro non è che un recapito digitale (legato a un indirizzo di Posta Elettronica Certificata o Recapito Qualificato, quando sarà disponibile) inserito nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e reso disponibile alle Pubbliche Amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi per le comunicazioni con i cittadini.
Al fine di dare effettiva attuazione alle disposizioni contenute nel Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 16, D.L. n. 185/2008 e art. 5, D.L. n. 179/2012), si impone che le imprese costituite in forma societaria comunichino
entro il 1° ottobre 2020 il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata al
Registro delle imprese.
Sanzioni
Le
imprese diverse da quelle di nuova costituzione che non hanno indicato il proprio domicilio digitale
entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall’ufficio del registro delle imprese, sono sottoposti alla sanzione prevista dall’art. 2630 c.c., in misura raddoppiata. L’ufficio del registro delle imprese, contestualmente all’irrogazione della sanzione, assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell’imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio.
Il Conservatore dell’ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di 30 giorni. Decorso tale periodo senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, il Conservatore procede con propria determina alla cancellazione dell’indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura sanzionatoria di cui al precedente paragrafo.
Per quanto concerne le
imprese di nuova costituzione, l’ufficio del registro delle imprese che riceve la domanda di iscrizione priva del domicilio digitale, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 2630 c.c., sospende la domanda in attesa che la stessa sia integrata con il domicilio digitale.
Per le
imprese individuali già attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il
1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale sia stato cancellato dall’ufficio del registro delle imprese, resta valida la misura per cui siano sottoposte alla sanzione pari al triplo rispetto a quella prevista dall’articolo 2194 del codice civile, previa diffida a regolarizzare l’iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese.